Art. 3.
  1.  Le  navi  che esercitano la pesca con reti derivanti, abilitate
alla navigazione ravvicinata, non possono esercitare  tale  attivita'
ad  una  distanza  inferiore  a  900  metri dalla costa e nei mesi di
luglio ed agosto ad una distanza inferiore a tre miglia dalla  costa.