Art. 6.
  1.  La  violazione  delle  disposizioni  di cui al presente decreto
comporta, oltre le sanzioni ai sensi delle leggi vigenti,  la  revoca
della licenza di pesca.
  2.  La  licenza  deve essere ritirata dall'autorita' marittima, che
provvede a trasmetterla al Ministero della marina mercantile.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione.
   Roma, addi' 30 marzo 1990
                                                 Il Ministro: VIZZINI