Art. 6. 1. La violazione delle disposizioni di cui al presente decreto comporta, oltre le sanzioni ai sensi delle leggi vigenti, la revoca della licenza di pesca. 2. La licenza deve essere ritirata dall'autorita' marittima, che provvede a trasmetterla al Ministero della marina mercantile. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, addi' 30 marzo 1990 Il Ministro: VIZZINI