Art. 2.
  Le  operazioni  di  prelievo  di  cui  al  punto a) dell'art. 1 del
presente decreto possono essere eseguite oltre che presso  la  camera
settoria  dell'ospedale  vecchio  di  Imola  anche  a  domicilio  del
soggetto donante.
  Le  operazioni di trapianto di cui al punto b) del precitato art. 1
debbono essere eseguite presso la sala operatoria di  oculistica  del
comparto operatorio del nuovo ospedale generale di Imola.