Art. 3. Quando le facolta' si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. Le facolta' inoltre, sono tenute a stabilire le modalita' per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione potra' essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 12 ottobre 1989 Il Presidente supplente della Repubblica SPADOLINI RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1990 Registro n. 3 Universita', foglio n. 301