Art. 3.
  Quando  le  facolta'  si  saranno  adeguate  all'ordinamento di cui
all'allegata tabella, gli studenti gia' iscritti potranno  completare
gli  studi  previsti dal precedente ordinamento. Le facolta' inoltre,
sono tenute a stabilire le modalita' per la convalida  di  tutti  gli
esami  sostenuti,  qualora  gli  studenti gia' iscritti optino per il
nuovo ordinamento. L'opzione potra'  essere  esercitata  fino  ad  un
termine pari alla durata legale del corso di studi.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 12 ottobre 1989
               Il Presidente supplente della Repubblica
                              SPADOLINI
                                  RUBERTI,  Ministro dell'universita'
                                  e  della  ricerca   scientifica   e
                                  tecnologica
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1990
Registro n. 3 Universita', foglio n. 301