Art. 5.
  I  titoli  rappresentativi  del prestito costituiscono obbligazioni
dirette, generali e non condizionate del Governo  italiano;  essi  si
pongono  e  si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi
altro prestito estero non privilegiato dello Stato.
  Il  Governo italiano non collochera' all'estero titoli assistiti da
ipoteca, pegno o altro privilegio, ne'  accordera'  tali  garanzie  a
prestiti esteri gia' emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia
non venga attribuita anche agli emittendi titoli.
  Qualunque  portatore  dei  titoli  avra'  facolta'  di  chiedere il
rimborso anticipato del  capitale  e  il  pagamento  degli  interessi
maturati,  mediante  richiesta  sottoscritta  che dovra' pervenire al
Ministero  del  tesoro  prima   che   l'inadempimento   sia   sanato,
nell'ipotesi  che:  a)  il  Governo  italiano  sia  inadempiente  nel
pagamento del capitale o  degli  interessi  dovuti  in  relazione  al
prestito  obbligazionario;  b)  il  Governo italiano sia inadempiente
nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai  termini
e  dalle  condizioni  dei  titoli,  salvo  che tale inadempimento sia
sanato  entro  trenta  giorni  da  quello  in  cui  la  banca  estera
incaricata  del  servizio  finanziario  del prestito ha avuto notizia
dell'inadempimento stesso da parte del portatore del  titolo;  c)  il
Governo  italiano  sia  inadempiente  nel  pagamento di qualsiasi suo
debito estero,  ovvero  qualsiasi  suo  debito  estero  sia  divenuto
rimborsabile  anticipatamente  a causa di decademza dal termine quale
conseguenza di un inadempimento.
  Ai  fini  del  presente articolo, per debito estero si intende ogni
debito  del  Governo  italiano  o  garantito  dal  Governo  italiano,
denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore
in  una  valuta  estera,  nei  confronti  di  qualsiasi  persona  non
residente nella Repubblica italiana.