AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo della legge 21 marzo
1990, n. 53, corredato delle relative note,  ai  sensi  dell'art.  8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sulla  emanazione  dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
                               Art. 1.
  1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello e' istituito,
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  l'albo  delle  persone  idonee  all'ufficio  di presidente di
seggio elettorale.
  2.  La  prima  iscrizione nel predetto albo e' disposta, d'ufficio,
dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce  i  nominativi
degli  elettori  appartenenti alle particolari categorie elencate nel
primo comma dell'articolo 35 del  testo  unico  delle  leggi  recanti
norme  per  la  elezione  della  Camera  dei  deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  di
seguito  denomi nato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma
dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione  degli  organi delle amministrazioni comunali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.  570,  di
seguito  denominato  testo unico n. 570 del 1960, nonche' per ciascun
comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del
citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.
  3.  Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo
di studio non inferiore al  diploma  di  istruzione  secon  daria  di
secondo grado.
  4.  Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni
anno dispone la cancellazione dall'albo:
    a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
    b)  di  coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente
di seggio  elettorale,  non  le  abbiano  svolte  senza  giustificato
motivo;
    c)  di  coloro  che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono
state annul late con decisione del giudice amministrativo  anche  non
definitiva;
    d)  di  coloro che sono stati condan nati, anche con sentenza non
definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel  titolo  VII  del
testo  unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del
1960;
    e)  di  coloro  che,  sulla  base  di segnalazione effettuata dai
presidenti degli  uffici  immediatamente  sovraordinati  agli  uffici
elettorali   di   sezione,   e  comunque  denominati,  si  sono  resi
responsabili di gravi inadempienze.
  5.  Le  operazioni  di  cancellazione dall'albo sono comunicate, in
estratto,  dal  presidente   della   corte   d'appello   ai   sindaci
relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi
in precedenza segnalati, perche', sentita la  commissione  elettorale
comunale,  propongano,  per la iscrizione nell'albo, entro il mese di
febbraio di ogni anno ed in  numero  doppio  rispetto  a  quello  dei
depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente
dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una  delle  categorie
indicate  nell'articolo  38  del  testo  unico  n.  361  del  1957  e
nell'articolo 23 del testo unico  n.  570  del  1960,  che  siano  in
possesso  del  titolo  di studio previsto dal comma 3. Nella proposta
dovranno  essere  precisati  i  nominativi  di  coloro  che   abbiano
manifestato  con  dichiarazione  scritta gradimento per l'incarico di
presidente di seggio elettorale.
  6.  Analoghe  comunicazioni  sono  effettuate  dal presidente della
corte  d'appello  nei   confronti   dei   presidenti   degli   ordini
professionali  relativamente ai nominativi cancellati che siano stati
dagli  stessi  in  precedenza  segnalati,  perche'  propongano,   per
l'iscrizione  nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in
numero doppio rispetto a  quello  dei  depennati,  i  nominativi  dei
professionisti  che  abbiano  manifestato  con  dichiarazione scritta
gradimento per l'incarico di presidente  di  seggio  elettorale,  con
esclusione  di  quelli  compresi  in  una  delle  categorie  indicate
nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e  nell'articolo  23
del testo unico n. 570 del 1960.
  7.  Ai  fini  dell'aggiornamento  periodico  dell'albo, i cittadini
iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti
di  idoneita',  possono  chiedere,  entro  il mese di ottobre di ogni
anno, di essere inseriti nell'albo delle persone  idonee  all'ufficio
di  presidente  di  seggio  elettorale presentando domanda scritta al
sindaco, nella quale devono  indicare  data  di  nascita,  titolo  di
studio, residenza, professione, arte o mestiere.
  8.   Il   sindaco,  sentita  la  commissione  elettorale  comunale,
accertato che  i  richiedenti  sono  in  possesso  dei  requisiti  di
idoneita'  e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo
38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico
n.  570  del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte
d'appello.
  9.  Ai  fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e
7, l'iscrizione nell'albo e' disposta secondo i criteri  indicati  ai
commi  2  e  3  dal  presidente  della  corte d'appello accordando la
precedenza a coloro che  hanno  manifestato  gradimento  o  formulato
domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1, comma 2:
             -  Il  primo  comma  dell'art.  35 del testo unico delle
          leggi recanti  norme  per  la  elezione  della  Camera  dei
          deputati,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 361/1957, e' cosi' formulato: "La nomina  dei
          presidenti  di seggio deve essere effettuata dal presidente
          della corte d'appello competente per  territorio  entro  il
          trentesimo  giorno  precedente quello della votazione fra i
          magistrati,  gli  avvocati  e  procuratori  dell'Avvocatura
          dello  Stato  che  esercitano il loro ufficio nel distretto
          della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati  civili
          a  riposo,  i  funzionari  appartenenti  al personale delle
          cancellerie  e  segreterie  giudiziarie,  i  notai  e  vice
          pretori  onorari  e  quei  cittadini  che,  a  giudizio del
          presidente medesimo siano idonei all'ufficio,  esclusi  gli
          appartenenti alle categorie elencate nell'art. 38".
             -  Il  secondo  comma dell'art. 20 del testo unico delle
          leggi per la composizione e la elezione degli organi  delle
          amministrazioni   comunali,   approvato   con  decreto  del
          Presidente della Republica n.  570/1960, prevede  che:  "Il
          presidente  e'  designato  dal  presidente  della  corte di
          appello competente per territorio  fra  i  magistrati,  gli
          avvocati  e  procuratori  dell'Avvocatura  dello  Stato che
          esercitano il loro uficio nel distretto della corte  stessa
          e,  occorrendo,  tra  gli  impiegati  civili  a  riposo,  i
          funzionari appartenenti al personale  delle  cancellerie  e
          segreterie  giudiziarie,  i  notai e vice pretori onorari e
          quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei
          all'ufficio, eslcuse le categorie di cui all'art. 23".
          Note all'art. 1, comma 4:
             -  Il  titolo  VII, del testo unico n. 361/1957 e' cosi'
          formulato:
          "Titolo VII
                              DISPOSIZIONI PENALI
             Art.  94. - Chiunque, essendovi obbligato per legge, non
          compie,  nei  modi  e  termini  prescritti,  le  operazioni
          necessarie  per la preparazione tecnica delle elezioni, per
          il  normale   svolgimento   degli   scrutini   e   per   le
          proclamazioni,  o,  in mancanza di prescrizione di termini,
          ritarda  ingiustificatamente  le  operazioni   stesse,   e'
          punito,  salvo  le  maggiori  pene  previste dagli articoli
          seguenti, con la reclusione da tre a  sei  mesi  e  con  la
          multa da lire duemila a lire diecimila.
             Art.  95. - Chiunque, in nome proprio od anche per conto
          di terzi o di  enti  privati  e  pubblici,  eccettuate  per
          questi  ultimi  le  ordinarie erogazioni di istituto, nella
          settimana che precede la elezione e  nella  giornata  della
          elezione    effettua    elargizioni   di   denaro,   generi
          commestibili, oggetti di  vestiario  o  altri  donativi,  a
          qualsiasi  titolo,  e'  punito  con  la reclusione da tre a
          cinque anni e con la multa da lire cinquecentomila  a  lire
          due milioni.
             Art.  96.  -  Chiunque, per ottenere a proprio od altrui
          vantaggio la firma per una dichiarazione  di  presentazione
          di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre,
          promette o somministra denaro, valori, o  qualsiasi,  altra
          utilita',  o  promette,  concede  o  fa conseguire impieghi
          pubblici o privati ad uno o piu' elettori  o,  per  accordo
          con  essi, ad altre persone, e' punito con la reclusione da
          sei mesi a tre anni e con la multa da lire tremila  a  lire
          ventimila,  anche  quando  l'utilita' promessa o conseguita
          sia  stata  dissimulata  sotto  il  titolo  di   indennita'
          pecuniaria  data  all'elettore  per  spese  di viaggio o di
          soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni
          sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.
             La  stessa pena si applica all'elettore che, per apporre
          la  firma  ad  una  dichiarazione   di   presentazione   di
          candidatura,  o  per dare o negare il voto elettorale o per
          astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di
          candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o
          ha ricevuto denaro o altra utilita'.
             Art.  97.  -  Chiunque  usa  violenza  o  minaccia ad un
          elettore o ad un suo congiunto, per costringere  l'elettore
          a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura
          od a votare in favore di una  determinata  lista  o  di  un
          determinato  candidato,  o  da  astenersi  dal  firmare una
          dichiarazione   di   presentazione   di   candidatura,    o
          dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui
          conosciute false,  con  raggiri  od  artifizi,  ovvero  con
          qualunque mezzo illecito atto a diminuire la liberta' degli
          elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una
          dichiarazione  di  presentazione di candidatura od a votare
          in favore di determinate liste o di determinati  candidati,
          o   ad   astenersi   dal   firmare   una  dichiarazione  di
          presentazione di candidatura o dall'esercitare  il  diritto
          elettorale,  e'  punito  con la pena della reclusione da un
          anno a cinque anni e con la multa da lire  tremila  a  lire
          ventimila.
             Art.  98.  -  Il  pubblico ufficiale, l'incaricato di un
          pubblico servizio, l'esercente di un servizio  di  pubblica
          necessita',   il  ministro  di  qualsiasi  culto,  chiunque
          investito  di  un  pubblico  potere  o  funzione  civile  o
          militare,    abusando    delle   proprie   attribuzioni   e
          nell'esercizio di  esse,  si  adopera  a  constringere  gli
          elettori  a  firmare  una dichiarazione di presentazione di
          candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore
          od  in  pregiudizio  di  determinate liste o di determinati
          candidati o ad indurli all'astensione,  e'  punito  con  la
          reclusione  da  sei  mesi a tre anni e con la multa da lire
          tremila a lire ventimila.
             Art.  99.  -  Chiunque  con  qualsiasi mezzo impedisce o
          turba una riunione di propaganda elettorale,  sia  pubblica
          che  privata, e' punito con la reclusione da uno a tre anni
          e con la multa da lire tremila a lire quindicimila.
             Se  l'impedimento  proviene da un pubblico ufficiale, la
          pena e' della reclusione da due a cinque anni.
             Art.  100.  -  Chiunque,  con  minacce  o  con  atti  di
          violenza, turba  il  regolare  svolgimento  delle  adunanze
          elettorali,  impedisce  il  libero esercizio del diritto di
          voto  o  in  qualunque  modo  altera  il  risultato   della
          votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni
          e con la multa da lire tremila a lire ventimila.
             Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di
          elettori o di candidati, schede od altri atti dal  presente
          testo  unico  destinati alle operazioni elettorali o altera
          uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o  distrugge
          in  tutto  o in parte uno degli atti medesimi e' punito con
          la reclusione da uno a sei anni. E' punito  con  la  stessa
          pena  chiunque  fa scientemente uso degli atti falsificati,
          alterati o sostituiti, anche se  non  abbia  concorso  alla
          consumazione del fatto.
             Se  il  fatto  e' commesso da chi appartiene all'ufficio
          elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto  anni
          e della multa da lire diecimila a lire ventimila.
             Art.  101.  - Nei casi indicati negli articoli 97 e 100,
          primo comma, se siasi usata violenza o minaccia,  se  siasi
          esercitata   pressione,   se  siansi  cagionati  disordini,
          mediante uso di armi o  da  persone  travisate  o  da  piu'
          persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico,
          o a nome di categorie, gruppi di  persone,  associazioni  o
          comitati  esistenti  o  supposti,  la  pena  e' aumentata e
          sara', in ogni caso, non inferiore a tre anni.
             Se  la violenza o la minaccia e' fatta da piu' di cinque
          persone riunite, mediante uso di armi,  anche  soltanto  da
          parte  di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, pur
          senza uso di armi, la pena e' della  reclusione  da  tre  a
          quindici  anni  e  della multa sino a lire ventimila, salva
          l'applicazione, quando vi  sia  concorso  di  reati,  delle
          relative norme del codice penale.
             Art.  102.  - Chiunque, senza averne diritto, durante le
          operazioni elettorali, s'introduce nella sala  dell'ufficio
          di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, e' punito con
          l'arresto sino a tre mesi, e  con  l'ammenda  sino  a  lire
          ventimila.
             Chiunque,  nelle  sale  anzidette,  con  segni palesi di
          approvazione  o  disapprovazione,  od  in  qualunque   modo
          cagiona   disordini,   qualora  richiamato  all'ordine  dal
          presidente non obbedisca, e' punito con  l'arresto  fino  a
          tre mesi e con l'ammenda fino a lire duemila.
             Art.  103.  -  Chi,  essendo  privato dell'esercizio del
          diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a  dare
          il  voto  in  una  sezione  elettorale  e'  punito  con  la
          reclusione fino a due anni e  con  la  multa  fino  a  lire
          ventimila.
             Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che
          non puo' farlo, lo esprime per una lista o per un candidato
          diversi  da quelli indicatigli, e' punito con la reclusione
          da uno a tre anni e con la multa fino a lire cinquantamila.
             Chi, assumendo nome altrui, si presena a dare il voto in
          una sezione elettorale, e chi da' il voto in  piu'  sezioni
          elettorali  di uno stesso Collegio o di collegi diversi, e'
          punito con la reclusione da tre a  cinque  anni  e  con  la
          multa da lire centomila a lire cinquecentomila.
             Chi  nel  corso  delle  operazioni  elettorali,  enuncia
          fraudolentemente come designato un contrassegno di lista  o
          un  cognome  diversi  da quelli della lista o del candidato
          per cui fu espresso il voto, e' punito con la reclusione da
          uno  a  sei  anni  e con la multa da lire cinquemila a lire
          ventimila.
             Art.  104. (Come modificato dall'art. 17 della legge qui
          pubblicata). - Chiunque concorre all'ammissione al voto  di
          chi  non  ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o
          concorre  a  permettere  a  un  elettore  non   fisicamente
          impedito  di  farsi assistere da altri nella votazione e il
          medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non
          conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi
          a due anni e con la multa sino  a  lire  diecimila.  Se  il
          reato  e'  commesso  da coloro che appartengono all'ufficio
          elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione  fino
          a tre anni e con la multa fino a lire ventimila.
          ((    Chiunque,    appartenendo   all'ufficio   elettorale,
          contravviene,    ))
          (( alle disposizioni dell'art. 68, e' punito con la
          reclusione da  ))
          (( tre a sei mesi. ))
             Chiunque,  appartenendo all'ufficio elettorale, con atti
          od omissioni contrari  alla  legge,  rende  impossibile  il
          compimento   delle  operazioni  elettorali,  o  cagiona  la
          nullita' delle elezioni, o ne altera  il  risultato,  o  si
          astiene  dalla  proclamazione dell'esito delle votazioni e'
          punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa
          da lire diecimila a lire ventimila.
             Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce
          la  trasmissione,  prescritta   dalla   legge,   di   liste
          elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od
          urne,   rifiutandone   la   consegna   od   operandone   il
          trafugamento,  e'  punito  con la reclusione da tre a sette
          anni e con la multa da lire diecimila a lire ventimila.
             Il  segretario  dell'ufficio  elettorale  che rifiuta di
          inserire nel processo verbale o  di  allegarvi  proteste  o
          reclami di elettori e' punito con la reclusione da sei mesi
          a tre anni e con la multa sino a lire ventimila.
             I   rappresentanti   delle   liste   di   candidati  che
          impediscono  il  regolare   compimento   delle   operazioni
          elettorali  sono  puniti  con la reclusione da due a cinque
          anni e con la multa di lire diecimila a lire ventimila.
             Chiunque,  al  fine di votare senza averne diritto, o di
          votare un'altra volta,  fa  indebito  uso  del  certificato
          elettorale  e'  punito  con la pena della reclusione da sei
          mesi a due anni e con la multa sino a lire ventimila.
             Chiunque,  al  fine  di impedire il libero esercizio del
          diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali e'
          punito  con  la reclusione da uno a tre anni e con la multa
          sino a lire ventimila.
             Art.  105.  -  Il  sindaco  che  non adempie all'obbligo
          previsto dal quarto comma dell'art. 20  e'  punito  con  la
          reclusione  da  sei mesi ad un anno. Se l'inadempimento non
          sia doloso, la pena e' diminuita della meta'.
             Art. 106. - L'elettore che sottoscrive piu' di una lista
          di candidati e' punito con la reclusione sino a tre mesi  o
          con la multa sino a lire diecimila.
             Art.  107.  -  I  comandanti  di  reparti  militari,  il
          sindaco, il segretario comunale e  gli  impiegati  comunali
          addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che
          violano le disposizioni di cui agli articoli 27 e  28  sono
          puniti  con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da
          lire tremila a lire diecimila.
             Art.  108.  - Salve le maggiori pene stabilite dall'art.
          104 pel caso ivi previsto, coloro  che,  essendo  designati
          all'ufficio  di  presidente, scrutatore e segretario, senza
          giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano
          presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti
          con la multa da lire tremila a lire cinquemila. Alla stessa
          sanzione  sono  soggetti  i  membri dell'ufficio che, senza
          giustificato  motivo,  si  allontanano  prima  che  abbiano
          termine le operazioni elettorali.
             Art.   109.   -   L'elettore   che   contravviene   alla
          disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od  a
          quella  di  cui  al quarto comma dell'art. 79, e' tratto in
          arresto ed e' punito con la reclusione da  un  mese  ad  un
          anno. L'arma e' confiscata.
             Art. 110. - L'elettore che non riconsegna la scheda o la
          matita e'  punito  con  l'ammenda  da  lire  mille  a  lire
          tremila.
             Art.  111.  -  Il  presidente del seggio che trascura, o
          chiunque altro impedisce  di  fare  entrare  l'elettore  in
          cabina, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
             Art.  112.  -  Per  i reati commessi in danno dei membri
          degli  uffici  elettorali,  compresi  i  rappresentanti  di
          lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107,
          108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.
             Art.  113.  (Come  modificato  dall'articolo unico della
          legge 27 dicembre 1973, n. 933). - Le  condanne  per  reati
          elettorali,  ove  venga dal giudice applicata la pena della
          reclusione, producono sempre  la  sospensione  dal  diritto
          elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.
             Se  la condanna colpisce il candidato, la privazione dal
          diritto elettorale e di eleggibilita' e' pronunziata per un
          tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.
             Il giudice puo' ordinare, in ogni caso, la pubblicazione
          della sentenza di condanna.
             Resta  sempre  salva  l'applicazione delle maggiori pene
          stabilite nel codice penale e in altre leggi  per  i  reati
          non previsti dal presente testo unico.
             Art.  114.  -  L'autorita' giudiziaria, alla quale siano
          stati rimessi per deliberazione della Camera  dei  deputati
          atti  di  elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare
          la  Presidenza  della  Camera  stessa  delle  sue  pronunce
          definitive  o indicare sommariamente i motivi per i quali i
          giudizi non sono ancora definiti".
             La  misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di
          cui agli articoli che precedono sono state  successivamente
          moltiplicate  per  cinque  (legge 24 novembre 1981, n. 689,
          art. 113, secondo comma).
             La   sanzione  dell'ammenda  di  cui  all'art.110  sopra
          riportato   e'   stata   sostituita   con    la    sanzione
          amministrativa  pecuniaria  dall'art.   1  della  legge  24
          dicembre 1975,  n.  706,  il  quale  ha  previsto  che  non
          costituissero  piu'  reato e fossero soggette alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di  denaro  tutte
          le  violazioni  per  le  quali  fosse prevista la sola pena
          dell'ammenda.  La  legge  n.  706/1975  e'  stata  abrogata
          dall'art.   42   della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato
          la  penalizzazione  del  reato,  includendovi anche i reati
          punibili con la sola pena della multa.
             -  Il capo IX del testo unico n. 570/1960 dispone quanto
          segue:
                                    "Capo IX
                           DELLE DISPOSIZIONI PENALI
             Art.  86.  - Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui
          vantaggio, la firma per una dichiarazione di  presentazione
          di  candidatura,  il  voto  elettorale o l'astensione, da',
          offre o promette qualunque utilita' ad uno o piu' elettori,
          o, per accordo con essi, ad altre persone, e' punito con la
          reclusione da sei mesi a tre anni e con la  multa  da  lire
          tremila  a lire ventimila, anche quando l'utilita' promessa
          sia  stata  dissimulata  sotto  il  titolo  di   indennita'
          pecuniaria  data  all'elettore  per  spese  di viaggio o di
          soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o  rimunerazione
          sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
             La  stessa  pena si applica all'elettore che, per dare o
          negare la firma o il voto, ha accettato offerte o  promesse
          o ha ricevuto denaro o altra utilita'.
             Art.  87.  -  Chiunque  usa  violenza  o  minaccia ad un
          elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a  firmare
          una  dichiarazione  di  presentazione  di  candidatura  o a
          votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi
          dalla  firma  o dal voto, o con notizie da lui riconosciute
          false, o con raggiri o artifizi, ovvero con qualunque mezzo
          illecito,  atto  a  diminuire  la  liberta'  degli elettori
          esercita  pressioni  per   costringerli   a   firmare   una
          dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in
          favore di determinate candidature,  o  ad  astenersi  dalla
          firma o dal voto, e' punito con la pena della reclusione da
          sei mesi a cinque anni e con la multa  da  lire  tremila  a
          lire ventimila.
             La  pena  e'  aumentata  -  e  in  ogni  caso  non sara'
          inferiore a tre anni - se la violenza,  la  minaccia  o  la
          pressione  e'  fatta  con armi o da persona travisata, o da
          piu' persone riunite, o con  scritto  anonimo,  o  in  modo
          simbolico  o  a  nome  di gruppi di persone, associazioni o
          comitati esistenti o supposti.
             Se  la violenza o la minaccia e' fatta da piu' di cinque
          persone riunite, mediante uso di  armi  anche  soltanto  da
          parte  di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, pur
          senza uso di armi, la pena e' della  reclusione  da  tre  a
          quindici anni e della multa fino a lire cinquantamila.
             Art.  88.  -  Il  pubblico ufficiale, l'incaricato di un
          pubblico servizio, l'esercente di un servizio  di  pubblica
          utilita',   il   ministro   di  qualsiasi  culto,  chiunque
          investito  di  un  pubblico  potere  o  funzione  civile  o
          militare,    abusando    delle   proprie   attribuzioni   e
          nell'esercizio  di  esse,  si  adoperi  a  costringere  gli
          elettori  a  firmare  una dichiarazione di presentazione di
          candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore
          od  in  pregiudizio  di  determinate  liste  o di derminati
          candidati o ad indurli all'astensione,  e'  punito  con  la
          reclusione  da  sei  mesi a tre anni e con la multa da lire
          tremila a lire ventimila.
             Art. 89. - Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96
          per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo  designati
          all'ufficio  di  presidente, di scrutatore o di segretario,
          senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o  non  si
          trovino  presenti  all'atto  dell'insediamento  del seggio,
          incorrono nella multa da lire duemila a  cinquemila.  Nella
          stessa  sanzione  incorrono  i  membri  dell'Uffico i quali
          senza giustificato motivo si allontanino prima che  abbiano
          termine le operazioni elettorali.
             Per  i  reati  previsti dal presente articolo si procede
          con giudizio direttissimo.
             Art. 90. - Chiunque, con minacce o con atti di violenza,
          turba il regolare svolgimento  delle  adunanze  elettorali,
          impedisce  il  libero  esercizio  del  diritto di voto o in
          qualunque modo alteri  il  risultato  della  votazione,  e'
          punito  con la reclusione da due e cinque anni con la multa
          da lire tremila a lire ventimila.
             Incorre  nella  medesima pena chiunque forma falsamente,
          in tutto o in parte, liste di elettori o  di  candidati  od
          altri   atti   dal  presente  testo  unico  destinati  alle
          operazioni elettorali, o  altera  uno  di  tali  atti  veri
          oppure  sostituisce,  sopprime  o  distrugge  in tutto o in
          parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di  uno  dei
          detti  atti  falsificato,  alterato o sostituito, e' punito
          con la stessa pena,  ancorche'  non  abbia  concorso  nella
          consumazione del fatto.
             Se  il  fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio
          elettorale, la pena della reclusione e' da due a otto  anni
          e quella della multa non inferiore a lire diecimila.
             Gli  imputati  dei  delitti previsti in questo articolo,
          arrestati  in  flagranza,  dovranno  essere  giudicati  dal
          tribunale con giudizio direttissimo.
             Art.  91. - Chiunque s'introduce armato nella sala delle
          elezioni o in quella dell'ufficio centrale,  ancorche'  sia
          elettore o membro dell'ufficio, e' tratto immediatamente in
          arresto ed e' punito con la reclusione da  un  mese  ad  un
          anno. L'arma e' confiscata.
             Si procede con giudizio direttissimo.
             Art.  92.  -  Chiunque, senza averne diritto, durante le
          operazioni  elettorali  si  introduce  nella   sala   delle
          elezioni  o  in quella dell'ufficio centrale, e' punito con
          l'arresto fino a tre mesi  e  con  l'ammenda  fino  a  lire
          duemila.
             Con  la stessa pena e' punito chi, nelle sale anzidette,
          con segni palesi  di  approvazione  o  disapprovazione,  od
          altrimenti,  cagiona  disordine,  se, richiamato all'ordine
          dal presidente, non obbedisca.
             Art.   93.   -   Chiunque,  essendo  privato  o  sospeso
          dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il  nome
          altrui,   firma   una  dichiarazione  di  presentazione  di
          candidatura o si presenta a dare il  voto  in  una  sezione
          elettorale,    ovvero   chi   sottoscrive   piu'   di   una
          dichiarazione di presentazione di candidatura o da' il voto
          in  piu'  sezioni  elettorali,  e' punito con la reclusione
          fino a due anni e con la multa fino a lire ventimila.
             Art.94.  -  Chi, nel corso delle operazioni elettorali e
          prima  della  chiusura  definitiva  del  verbale,   enuncia
          fraudolentemente  come  designati  contrassegni  di liste o
          nomi diversi da quelli che sono indicati nella  scheda,  o,
          incaricato  di  esprimere  il  voto per un elettore che non
          puo' farlo, lo  esprime  per  una  lista  o  per  candidati
          diversi  da quelli indicatigli, e' punito con la reclusione
          da uno a sei anni e con la multa da lire cinquemila a  lire
          ventimila.
             Art.  95.  - Chiunque concorre all'ammissione al voto di
          chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo  ha,  o
          concorre  a  permettere  ad  un  elettore  non  fisicamente
          impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e  il
          medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non
          conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi
          a due anni e con la multa fino a lire diecimila.
             Se  tali  reati sono commessi da coloro che appartengono
          all'ufficio elettorale, i  colpevoli  sono  puniti  con  la
          reclusione  fino  a  tre  anni  e  con la multa fino a lire
          ventimila.
             Art.  96  (come  modificato dall'art. 17 della legge qui
          pubblicata).-    Chiunque,     appartenendo     all'ufficio
          elettorale,  con  atti  od  omissioni  contrari alla legge,
          rende   impossibile   il   compimento   delle    operazioni
          elettorali,  o  cagiona  la  nullita'  della elezione, o ne
          altera il  risultato,  o  si  astiene  dalla  proclamazione
          dell'esito  delle votazioni, e' punito con la reclusione da
          tre a sette anni e con la multa da lire  diecimila  a  lire
          ventimila.
          ((    Chiunque,    appartenendo   all'ufficio   elettorale,
          contravviene alle disposizioni degli articoli 63  e  68  e'
          punito con la reclusione da tre a sei mesi. ))
             Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce
          la trasmissione, prescritta dalla legge, di  liste,  carte,
          pieghi  ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il
          trafugamento, e' punito con la reclusione da  tre  a  sette
          anni  e con la multa da lire diecimila a lire ventimila. In
          tali casi il colpevole  sara'  immediatamente  arrestato  e
          giudicato dal tribunale, con giudizio direttissimo.
             Il segretario dell'ufficio, che rifiuta di inscrivere od
          allegare  nel  processo  verbale  proteste  o  reclami   di
          elettori,  e'  punito  con la reclusione dai sei mesi a tre
          anni e con la multa fino a lire ventimila.
             I   rappresentanti   delle   liste   dei  candidati  che
          impediscono  il  regolare  procedimento  delle   operazioni
          elettorali,  sono  puniti con la reclusione da due a cinque
          anni e con la multa fino a lire ventimila.
             Art.  97.  -  Chiunque,  al  fine di votare senza averne
          diritto o di votare piu' di una volta, fa indebito uso  del
          certificato  elettorale, e' punito con la reclusione da sei
          mesi a due anni e con la multa fino a lire ventimila.
             Chiunque,  al  fine  di impedire il libero esercizio del
          diritto elettorale, fa incetta di  certificati  elettorali,
          e'  punito  con  la  reclusione  da uno a tre anni e con la
          multa fino a lire ventimila.
             Art.  98.  -  Il presidente dell'ufficio che trascura di
          staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale  o
          di  far  entrare nella cabina l'elettore per la espressione
          del voto, o chiunque altro glielo impedisca, e' punito  con
          la reclusione da tre mesi ad un anno.
             Art.  99. - L'elettore che non riconsegna la scheda o la
          matita e'  punito  con  l'ammenda  da  lire  mille  a  lire
          tremila.
             Art.  100. - Qualunque elettore puo' promuovere l'azione
          penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati
          negli articoli precedenti.
             L'azione  penale,  per  tutti  i  reati  contemplati nel
          presente testo unico, si prescrive in due anni  dalla  data
          del   verbale   ultimo   delle  elezioni.  Il  corso  della
          prescrizione e' interrotto da qualsiasi  atto  processuale,
          ma  l'effetto interruttivo dell'atto non puo' prolungare la
          durata dell'azione penale per  un  tempo  che  superi,  nel
          complesso   la   meta'   del   termine   stabilito  per  la
          prescrizione.
             Art. 101. - Ordinata un'inchiesta del consiglio comunale
          o  dalla  giunta  provinciale  amministrativa,  chi  ne  e'
          incaricato ha diritto di citare testimoni.
             Ai  testimoni  nelle  inchieste ordinate come sopra sono
          applicabili le disposizioni del codice penale  sulla  falsa
          testimonianza,  sulla  occultazione  della  verita'  e  sul
          rifiuto di deporre in materia  civile,  salvo  le  maggiori
          pene,   secondo   il   codice   stesso,  cadendo  la  falsa
          testimonianza  e  l'occultazione  della  verita',   od   il
          rifiuto, su materia punibile.
             Art.  102.  (nella  formulazione  risultante per effetto
          della  dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale
          dell'ultimo  comma  pronunciata  dalla  Corte  cost. con la
          sentenza 17-23 luglio 1980, n.  121).  -  Le  condanne  per
          reati  elettorali,  ove venga dal giudice applicata la pena
          della  reclusione,  producono  sempre  la  sospensione  dal
          diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.
             Se  la condanna colpisce il candidato, la privazione dal
          diritto elettorale e di eleggibilita' e' pronunziata per un
          tempo non minore di cinque ne' maggiore di dieci anni.
             Il  giudice  puo' ordinare in ogni caso la pubblicazione
          della sentenza di condanna.
             Resta  sempre  salva  l'applicazione delle maggiori pene
          stabilite nel codice penale, e in altre  leggi,  pei  reati
          piu' gravi non previsti dal presente testo unico.
             Art.  103.  -  Le  disposizioni  del  presente capo sono
          estese, in quanto applicabili, alla elezione del  sindaco".
             La  misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di
          cui agli articoli che precedono sono state  successivamente
          moltiplicate  per  cinque  (legge 24 novembre 1981, n. 689,
          art. 113, secondo comma).
             La  sanzione  dell'ammenda  di  cui  all'art.  99  sopra
          riportato   e'   stata   sostituita   con    la    sanzione
          amministrativa  pecuniaria  dall'art.   1  della  legge  24
          dicembre 1975,  n.  706,  il  quale  ha  previsto  che  non
          costituissero  piu'  reato e fossero soggette alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di  denaro  tutte
          le  violazioni  per  le  quali  fosse prevista la sola pena
          dell'ammenda.  La  legge  n.  706/1975  e'  stata  abrogata
          dall'art.   42   della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato
          la  depenalizzazione  del reato, includendovi anche i reati
          punibili con la sola pena della multa.
          Note all'art. 1, comma 5:
             -  L'art.  38  del  testo  unico  n.  361/1957  e' cosi'
          formulato:
             "Art. 38. - Sono esclusi dalle funzioni di presidente di
          ufficio  elettorale  di  sezione,  di   scrutatore   e   di
          segretario:
               a)  coloro  che,  alla  data  delle  elezioni, abbiano
          superato il settantesimo anno di eta';
               b)  i  dipendenti  dei  Ministeri  dell'interno, delle
          poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
               c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
               d)  i  medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i
          medici condotti;
               e)  i  segretari  comunali ed i dipendenti dei comuni,
          addetti o comandati a prestare servizio presso  gli  uffici
          elettorali comunali;
               f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la
          votazione".
             -  L'art.  23 del testo unico n. 570/1960 dispone quanto
          appresso:
             "Art. 23. - Sono esclusi dalle funzioni di presidente di
          ufficio  elettorale  di  sezione,  di   scrutatore   e   di
          segretario:
               a)   coloro  che,  alla  data  delle  elezioni,  hanno
          superato il settantesimo anno di eta';
               b)  i  dipendenti  dei  Ministeri  dell'interno, delle
          poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
               c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
               d)  i  medici  provinciali, gli ufficiali sanitari e i
          medici condotti;
               e)  i  segretari  comunali  ed i dipendenti dei comuni
          addetti o comandati a prestare servizio presso  gli  uffici
          elettorali comunali;
               f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la
          votazione".
          Note all'art. 1, comma 6:
             -  Per  l'art.  38  del  testo unico n. 361/1957 si veda
          nelle note all'art. 1, comma 5.
             -  Per  l'art.  23  del  testo unico n. 570/1960 si veda
          nelle note all'art. 1, comma 5.
          Note all'art. 1, comma 8:
             -  Per  l'art.  38  del  testo unico n. 361/1957 si veda
          nelle note all'art. 1, comma 5.
             -  Per  l'art.  23  del  testo unico n. 570/1960 si veda
          nelle note all'art. 1, comma 5.