Art. 10.
  1.  L'articolo 71 del testo unico n. 570 del 1960 e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  71. - 1. L'ufficio centrale e' presieduto dal presidente del
tribunale o  da  altro  magistrato  delegato  dal  presidente  ed  e'
composto  di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione
elettorale, tra quelli iscritti nell'albo,  nominati  dal  Presidente
del  tribunale  entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto
di convocazione dei comizi.
  2.  Il  presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni
di segretario dell'ufficio".
  2.  E'  abrogato il primo comma dell'articolo 74 del testo unico n.
570 del 1960.
 
          Nota all'art. 10, comma 2:
             - L'art. 74 del testo unico n. 570/1960, come modificato
          dalla presente legge, cosi' recita:
             "Art.  74.  - I rappresentanti di lista hanno diritto di
          assistere alle operazioni dell'ufficio centrale,  prendendo
          posto nella parte della sala riservata all'ufficio.
             L'ufficio  centrale  si pronunzia su tutti gli incidenti
          relativi alle operazioni ad esso affidate.
             Di   tutte   le  operazioni  compiute,  degli  incidenti
          occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di  cause
          di  ineleggibilita'  nei  riguardi  degli eletti deve farsi
          menzione nel verbale, che,  redatto  in  doppio  esemplare,
          deve  essere  firmato in ciascun foglio dal presidente e da
          tutti i membri dell'ufficio.
             Un   esemplare   del   verbale  viene  depositato  nella
          segreteria del comune,  ed  ogni  elettore  ha  diritto  di
          prenderne conoscenza.
             L'altro  esemplare,  immediatamente chiuso con tutti gli
          allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e  la
          firma  del presidente e di almeno due membri di esso, viene
          subito rimesso al prefetto, insieme con i verbali di  tutte
          le  sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 54,
          ultimo comma.
             Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo
          aperti dall'ufficio centrale".
             Il  comma  abrogato  prevedeva  che  il segretario della
          prima sezione fungesse da segretario dell'ufficio centrale.