Art. 10. 1. L'articolo 71 del testo unico n. 570 del 1960 e' sostituito dal seguente: "Art. 71. - 1. L'ufficio centrale e' presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed e' composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal Presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. 2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio". 2. E' abrogato il primo comma dell'articolo 74 del testo unico n. 570 del 1960.
Nota all'art. 10, comma 2: - L'art. 74 del testo unico n. 570/1960, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 74. - I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio. L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di ineleggibilita' nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma. Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale". Il comma abrogato prevedeva che il segretario della prima sezione fungesse da segretario dell'ufficio centrale.