Art. 11.
  1. L'articolo 119 del testo unico n. 361 del 1957 e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  119.  - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali
disciplinate da leggi della Repubblica o delle  regioni,  coloro  che
adempiono  funzioni  presso  gli  uffici  elettorali,  ivi compresi i
rappresentanti  di  lista  o  di  gruppo  di  candidati  nonche',  in
occasione  di (( referendum, )) i rappresentanti dei partiti o gruppi
politici e dei promotori del  ((  referendum,  ))  hanno  diritto  ad
assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata
delle relative operazioni.
  2.  I  giorni  di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al
comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti,  giorni  di  attivita'
lavorativa".