Art. 12.
  1.  A modifica degli articoli 28, secondo comma, e 32, primo comma,
del testo unico n. 570 del 1960 e  dell'articolo  1,  secondo  comma,
della  legge 10 agosto 1964, n. 663, come modificati dall'articolo 10
della  legge  24  aprile  1975,   n.   130,   la   dichiarazione   di
presentazione, della lista deve essere sottoscritta:
    a)  da  almeno  20 e da non piu' di 30 elettori nei comuni fino a
2.000 abitanti;
    b)  da almeno 60 e da non piu' di 90 elettori nei comuni con piu'
di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;
    c)  da  almeno  175  e da non piu' di 250 elettori nei comuni con
piu' di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
    d)  da  almeno  350  e da non piu' di 500 elettori nei comuni con
piu' di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;
    e)  da  almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori nei comuni con
piu' di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;
    f) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con
piu' di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;
    g) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori nei comuni con
piu' di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
    h) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori nei comuni con
piu' di 1.000.000 di abitanti.
  2.  All'articolo  18 del testo unico n. 361 del 1957, dopo il primo
comma, come sostituito dall'articolo  1,  primo  comma,  lettera  g),
della legge 23 aprile 1976, n. 136, e' inserito il seguente:
  "Nessuna  sottoscrizione  e'  richiesta  altresi'  per  i partiti o
gruppi  politici  che   nell'ultima   elezione   abbiano   presentato
candidature  con  proprio  contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un
seggio al Parlamento europeo, purche' si presentino con  il  medesimo
contrassegno.  Nessuna sottoscrizione e' parimenti richiesta nel caso
in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel
quale  sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da
tale onere".
  3.  All'articolo  1,  primo  comma, lettera b), del decreto-legge 3
maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
maggio 1976, n. 240, le parole: "in Parlamento" sono sostituite dalle
seguenti: "anche in una  sola  delle  due  Camere  o  nel  Parlamento
europeo";  dopo  le parole: "in gruppo parlamentare" sono inserite le
seguenti: "anche in una sola  delle  due  Camere";  dopo  le  parole:
"consultazioni  politiche"  e' inserito il seguente periodo: "Nessuna
sottoscrizione e' parimenti richiesta per i partiti o gruppi politici
sopra  specificati  ogni  volta  che essi usano i loro contrassegni o
simboli tradizionali integrati da nuovi motti o  sigle  ed  anche  se
affiancati  ai  simboli  o  alla  denominazione  di  altri  partiti o
movimenti".
  4.  All'articolo  12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n.
18, come integrato dall'articolo 3 della legge 9 aprile 1984, n.  61,
al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "nell'ultima elezione" sono
inserite le seguenti: "abbiano  presentato  candidature  con  proprio
contrassegno ed"; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nessuna
sottoscrizione e' richiesta, altresi', nel caso in cui la  lista  sia
contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto
quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere".
 
          Note all'art. 12, comma 1:
             - L'art. 28 del testo unico n. 570/1960, come modificato
          dall'art.  12  della  legge  10  settembre  1960,  n.  962,
          dall'art.  11  della  legge  23 aprile 1981, n. 184, e come
          ulteriormente  modificato  dalla  presente  legge,  e'   il
          seguente:
             "Art. 28. - Le candidature debbono essere raggruppate in
          liste comprendenti un numero di candidati non inferiore  ad
          un quinto e non superiore ai quattro quinti dei consiglieri
          da  eleggere.  Quando  il   numero   dei   consiglieri   da
          comprendere  in  ogni  lista  contenga  una  cifra decimale
          superiore a 50 e' arrotondato all'unita' superiore.
(( La dichiarazione di presentazione della lista deve essere       ))
(( sottoscritta:                                                   ))
(( a) da almeno 20 e da non piu' di 30 elettori nei comuni fino a  ))
(( 2.000 abitanti;                                                 ))
(( b) da almeno 60 e da non piu' di 90 elettori nei comuni con     ))
(( piu' di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;                          ))
(( c) da almeno 175 e da non piu' di 250 elettori nei comuni con   ))
(( piu' di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;                         ))
(( d) da almeno 350 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con   ))
(( piu' di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;                        ))
(( e) da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori nei comuni con ))
(( piu' di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;                       ))
(( f) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni   ))
(( con piu' di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;                  ))
(( g) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori nei comuni   ))
(( con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;    ))
(( h) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori nei comuni   ))
(( con piu' di 1.000.000 di abitanti.                              ))
             La  popolazione  del  comune  e'  determinata in base ai
          risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
             I  presentatori  debbono  essere elettori iscritti nelle
          liste del comune e la  loro  firma  e'  autenticata  da  un
          notatio,  o  dal  segretario comunale, o dal pretore, o dal
          giudice conciliatore. I presentatori che non sappiano o non
          siano  in  grado  di  sottoscrivere  per fisico impedimento
          possono fare la loro dichiarazione in forma  verbale,  alla
          presenza  di  due  testimoni,  innanzi  ad  un notatio o al
          segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo  delegato
          dal   sindaco.  Della  dichiarazione  e'  redatto  apposito
          verbale, da allegare alla lista.
             Ciascun  elettore  non  puo'  sottoscrivere  piu' di una
          dichiarazione di presentazione di lista.
             Di  tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome,
          luogo e data di nascita.
             Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di
          accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco,  o
          da un notaio, o dal pretore, o dal giudice conciliatore.
             Per  ogni  candidato  si  deve,  inoltre,  presentare il
          certificato  di  iscrizione  nelle  liste   elettorali   di
          qualsiasi comune della Repubblica.
             E'  obbligatoria  la presentazione di un contrassegno di
          lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere  fatta
          in triplice esemplare.
(( Nessuno puo' accettare le candidature in piu' di una lista      ))
(( nello stesso comune.                                            ))
             La  presentazione  della  candidatura  deve essere fatta
          alla segreteria del comune (( dal trentesimo giorno )) alle
          ore  12  ((  del venticinquesimo giorno antecedente la data
          della votazione. ))
             Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente,
          rilascia  ricevuta  dettagliata  degli   atti   presentati,
          indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede
          a rimetterli, entro  lo  stesso  giorno,  alla  commissione
          elettorale mandamentale".
             -  L'art.  1 della legge n. 663/1964 (Modificazioni alle
          norme per la elezione dei consigli comunali di cui al testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la  elezione  dei
          consigli  provinciali  di  cui  alle leggi 8 marzo 1951, n.
          122, e 10 settembre 1960, n. 962),  come  modificato  dalla
          presente legge, e' cosi' formulato:
             "Art.  1.  -  Le  norme  per la elezione dei consiglieri
          comunali nei comuni con  popolazione  superiore  ai  10.000
          abitanti,  previste  dal  testo  unico  delle  leggi per la
          composizione   e   la   elezione   degli    organi    delle
          amministrazioni   comunali   approvato   con   decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (2),  si
          applicano  anche  per  la elezione dei consiglieri comunali
          dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.
(( La dichiarazione di presentazione della lista deve essere       ))
(( sottoscritta:                                                   ))
(( a) da almeno 20 e da non piu' di 30 elettori nei comuni fino a  ))
(( 2.000 abitanti;                                                 ))
(( b) da almeno 60 e da non piu' di 90 elettori nei comuni con     ))
(( piu' di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;                          ))
(( c) da almeno 175 e da non piu' di 250 elettori nei comuni con   ))
(( piu' di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;                         ))
(( d) da almeno 350 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con   ))
(( piu' di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;                        ))
(( e) da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori nei comuni con ))
(( piu' di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;                       ))
(( f) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni   ))
(( con piu' di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;                  ))
(( g) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori nei comuni   ))
(( con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;    ))
(( h) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori nei comuni   ))
(( con piu' di 1.000.000 di abitanti )) ".                         ))
          Nota all'art. 12, comma 2:
             - L'art. 18 del testo unico n. 361/1957, come modificato
          dall'art.  1 della legge 23 aprile 1976,  n.  136,  e  come
          ulteriormente  modificato  dalla  presente  legge, e' cosi'
          formulato:
(( "Art. 18. - Le liste dei candidati per ogni collegio devono     ))
(( essere sottoscritte da non meno di 350 e non piu' di 700        ))
(( elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessuna  ))
(( sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici     ))
(( costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente  ))
(( anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione       ))
(( abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e       ))
(( abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.      ))
(( Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o    ))
(( gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato     ))
(( candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno ))
(( un seggio al Parlamento                                         ))
(( europeo, purche' si presentino con il medesimo contrassegno.    ))
(( Nessuna sottoscrizione e' parimenti richiesta nel caso in cui   ))
(( la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel  ))
(( quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico      ))
(( esente da tale onere.                                           ))
             I   nomi   dei   candidati   devono  essere  elencati  e
          contrassegnati  con  numeri  arabi   progressivi,   secondo
          l'ordine di precedenza, agli effetti dell'art. 77, n. 6.
             La  candidatura  deve essere accettata con dichiarazione
          firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per  i
          cittadini   residenti  all'estero,  l'autenticazione  della
          firma dev'essere richiesta  ad  un  ufficio  diplomatico  o
          consolare.
             Ciascuna  lista  deve comprendere un numero di candidati
          non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da
          eleggere  nel collegio e deve indicare cognome, nome, luogo
          e data di nascita dei singoli candidati".
          Nota all'art. 12, comma 3:
             -  Il testo del primo comma, lettera b), dell'art. 1 del
          D.L.  n.   161/1976  (Modificazioni  ed  integrazioni  alle
          disposizioni  di  legge relative al procedimento elettorale
          per  le  elezioni  politiche,  regionali,   provinciali   e
          comunali  nonche' norme per il rinvio delle elezioni per la
          rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali  si
          vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica
          scade il 12 giugno 1976), come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente:
             "Alle  disposizioni di legge per l'elezione dei consigli
          regionali delle regioni a  statuto  normale,  dei  consigli
          provinciali  e  dei  consigli  comunali  sono  apportate le
          seguenti modifiche ed integrazioni:
               a) (omissis);
               b)  in  occasione di elezioni regionali, provinciali e
          comunali,  nessuna  sottoscrizione  e'  richiesta  per   la
          presentazione  di  liste  o di candidature con contrassegni
          tradizionalmente usati da partiti  o  gruppi  politici  che
          abbiano  avuto eletto un proprio rappresentante (( anche in
          una sola delle due Camere o nel  Parlamento  europeo  ))  o
          siano  costituiti  in  gruppo  parlamentare (( anche in una
          sola delle due Camere )) nella legislatura  in  corso  alla
          data  di  indizione dei relativi comizi; ovvero, in caso di
          contemporaneo  svolgimento  delle  elezioni  politiche  con
          quelle regionali, provinciali e comunali, nella legislatura
          precedente  a  quella  per  la  quale  vengono  svolte   le
          consultazioni   politiche.  ((  Nessuna  sottoscrizione  e'
          parimenti richiesta per i partiti o gruppi  politici  sopra
          specificati ogni volta che essi usano i loro contrassegni o
          simboli tradizionali integrati da nuovi motti  o  sigle  ed
          anche  se  affiancati  ai  simboli  o alla denominazione di
          altri partiti o movimenti )) ".
          Nota all'art. 12, comma 4:
             -  Il testo del quarto comma dell'art. 12 della legge n.
          18/1978  (Elezione  dei   rappresentanti   dell'Italia   al
          Parlamento  europeo),  integrato dall'art. 3 della legge n.
          61/1984 (Disposizioni tecniche concernenti  l'elezione  dei
          rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento  europeo), come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:   "Nessuna
          sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici
          costituiti in  gruppo  parlamentare  nella  legislatura  in
          corso al momento della convocazione dei comizi anche in una
          sola  delle  Camere  o  che  nell'ultima  elezione  abbiano
          presentato  candidature  con proprio contrassegno e abbiano
          ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.  Nessuna
          sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi
          politici che nell'ultima  elezione  ((  abbiano  presentato
          candidature con proprio contrassegno ed )) abbiano ottenuto
          almeno  un  seggio  al  Parlamento  europeo.   ((   Nessuna
          sottoscrizione  e'  richiesta, altresi', nel caso in cui la
          lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel
          quale  sia contenuto quello di un partito o gruppo politico
          esente da tale onere )) ".