Art. 12. 1. A modifica degli articoli 28, secondo comma, e 32, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960 e dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663, come modificati dall'articolo 10 della legge 24 aprile 1975, n. 130, la dichiarazione di presentazione, della lista deve essere sottoscritta: a) da almeno 20 e da non piu' di 30 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti; b) da almeno 60 e da non piu' di 90 elettori nei comuni con piu' di 2.000 e fino a 5.000 abitanti; c) da almeno 175 e da non piu' di 250 elettori nei comuni con piu' di 5.000 e fino a 10.000 abitanti; d) da almeno 350 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con piu' di 10.000 e fino a 40.000 abitanti; e) da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori nei comuni con piu' di 40.000 e fino a 100.000 abitanti; f) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con piu' di 100.000 e fino a 500.000 abitanti; g) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori nei comuni con piu' di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti; h) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori nei comuni con piu' di 1.000.000 di abitanti. 2. All'articolo 18 del testo unico n. 361 del 1957, dopo il primo comma, come sostituito dall'articolo 1, primo comma, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136, e' inserito il seguente: "Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo, purche' si presentino con il medesimo contrassegno. Nessuna sottoscrizione e' parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere". 3. All'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, le parole: "in Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo"; dopo le parole: "in gruppo parlamentare" sono inserite le seguenti: "anche in una sola delle due Camere"; dopo le parole: "consultazioni politiche" e' inserito il seguente periodo: "Nessuna sottoscrizione e' parimenti richiesta per i partiti o gruppi politici sopra specificati ogni volta che essi usano i loro contrassegni o simboli tradizionali integrati da nuovi motti o sigle ed anche se affiancati ai simboli o alla denominazione di altri partiti o movimenti". 4. All'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come integrato dall'articolo 3 della legge 9 aprile 1984, n. 61, al secondo periodo, dopo le parole: "nell'ultima elezione" sono inserite le seguenti: "abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed"; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nessuna sottoscrizione e' richiesta, altresi', nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere".
Note all'art. 12, comma 1: - L'art. 28 del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'art. 12 della legge 10 settembre 1960, n. 962, dall'art. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 184, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 28. - Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere. Quando il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 e' arrotondato all'unita' superiore. (( La dichiarazione di presentazione della lista deve essere )) (( sottoscritta: )) (( a) da almeno 20 e da non piu' di 30 elettori nei comuni fino a )) (( 2.000 abitanti; )) (( b) da almeno 60 e da non piu' di 90 elettori nei comuni con )) (( piu' di 2.000 e fino a 5.000 abitanti; )) (( c) da almeno 175 e da non piu' di 250 elettori nei comuni con )) (( piu' di 5.000 e fino a 10.000 abitanti; )) (( d) da almeno 350 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con )) (( piu' di 10.000 e fino a 40.000 abitanti; )) (( e) da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori nei comuni con )) (( piu' di 40.000 e fino a 100.000 abitanti; )) (( f) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni )) (( con piu' di 100.000 e fino a 500.000 abitanti; )) (( g) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori nei comuni )) (( con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; )) (( h) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori nei comuni )) (( con piu' di 1.000.000 di abitanti. )) La popolazione del comune e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma e' autenticata da un notatio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notatio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione e' redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista. Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita. Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco, o da un notaio, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare. (( Nessuno puo' accettare le candidature in piu' di una lista )) (( nello stesso comune. )) La presentazione della candidatura deve essere fatta alla segreteria del comune (( dal trentesimo giorno )) alle ore 12 (( del venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione. )) Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla commissione elettorale mandamentale". - L'art. 1 della legge n. 663/1964 (Modificazioni alle norme per la elezione dei consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962), come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato: "Art. 1. - Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (2), si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. (( La dichiarazione di presentazione della lista deve essere )) (( sottoscritta: )) (( a) da almeno 20 e da non piu' di 30 elettori nei comuni fino a )) (( 2.000 abitanti; )) (( b) da almeno 60 e da non piu' di 90 elettori nei comuni con )) (( piu' di 2.000 e fino a 5.000 abitanti; )) (( c) da almeno 175 e da non piu' di 250 elettori nei comuni con )) (( piu' di 5.000 e fino a 10.000 abitanti; )) (( d) da almeno 350 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con )) (( piu' di 10.000 e fino a 40.000 abitanti; )) (( e) da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori nei comuni con )) (( piu' di 40.000 e fino a 100.000 abitanti; )) (( f) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni )) (( con piu' di 100.000 e fino a 500.000 abitanti; )) (( g) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori nei comuni )) (( con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; )) (( h) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori nei comuni )) (( con piu' di 1.000.000 di abitanti )) ". )) Nota all'art. 12, comma 2: - L'art. 18 del testo unico n. 361/1957, come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato: (( "Art. 18. - Le liste dei candidati per ogni collegio devono )) (( essere sottoscritte da non meno di 350 e non piu' di 700 )) (( elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessuna )) (( sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici )) (( costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente )) (( anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione )) (( abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e )) (( abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. )) (( Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o )) (( gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato )) (( candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno )) (( un seggio al Parlamento )) (( europeo, purche' si presentino con il medesimo contrassegno. )) (( Nessuna sottoscrizione e' parimenti richiesta nel caso in cui )) (( la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel )) (( quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico )) (( esente da tale onere. )) I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, agli effetti dell'art. 77, n. 6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma dev'essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel collegio e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati". Nota all'art. 12, comma 3: - Il testo del primo comma, lettera b), dell'art. 1 del D.L. n. 161/1976 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonche' norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) (omissis); b) in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione e' richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante (( anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo )) o siano costituiti in gruppo parlamentare (( anche in una sola delle due Camere )) nella legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi; ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle regionali, provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le consultazioni politiche. (( Nessuna sottoscrizione e' parimenti richiesta per i partiti o gruppi politici sopra specificati ogni volta che essi usano i loro contrassegni o simboli tradizionali integrati da nuovi motti o sigle ed anche se affiancati ai simboli o alla denominazione di altri partiti o movimenti )) ". Nota all'art. 12, comma 4: - Il testo del quarto comma dell'art. 12 della legge n. 18/1978 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), integrato dall'art. 3 della legge n. 61/1984 (Disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione (( abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed )) abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. (( Nessuna sottoscrizione e' richiesta, altresi', nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere )) ".