Art. 13. 1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 24 del testo unico n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: "1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'ultimo comma dell'articolo 20, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio". 2. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, come modificato dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e' sostituito dal seguente: "1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di gruppo di cui al sesto comma dell'articolo 9, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 4) secondo l'ordine risultato dal sorteggio". 3. All'articolo 30 del testo unico n. 570 del 1960 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera e) e' aggiunta, in fine, la seguente: " e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati"; b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo". 4. Al secondo comma dell'articolo 31 del testo unico n. 570 del 1960 le parole: "secondo l'ordine di presentazione delle relative liste" sono sostituite dalle seguenti: "secondo l'ordine risultato dal sorteggio". 5. Al primo comma dell'articolo 33 del testo unico n. 570 del 1960, dopo la lettera e), e' aggiunta, in fine, la seguente: " e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati". 6. Al secondo comma dell'articolo 34 del testo unico n. 570 del 1960 le parole: "secondo l'ordine di presentazione" sono sostituite dalle seguenti: "secondo l'ordine risultato dal sorteggio". 7. I numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per l'elezione dei consigli provinciali, come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962, sono sostituiti dai seguenti: "1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione; 2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalita' dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati". 8. I numeri 1), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, sono sostituiti dai seguenti: "1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati; 4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione; 5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio". 9. All'articolo 13, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell'articolo 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista".
Note all'art. 13, comma 1: - L'art. 24 del testo unico n. 361/1957, come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 24. - L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni: (( 1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza )) (( dei delegati di lista di cui all'ultimo comma dell'art. 20, )) (( appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle )) (( liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno )) (( riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al )) (( n. 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio; )) 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti; 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate; 4) trasmette immediatamente alla prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui al numero seguente; 5) provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero di ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici (( entro il quindicesimo giorno )) precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione. - L'ultimo comma dell'art. 20 del testo unico n. 361/1957 prevede che: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25.". Note all'art. 13, comma 2: - Il testo del primo comma dell'art. 13 della legge n. 29/1948, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, come modificato dall'art. 2 della legge n. 136/1976 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente: (( "L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine )) (( stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui )) (( sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione )) (( della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le )) (( seguenti operazioni: )) (( 1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza )) (( dei delegati di gruppo di cui al sesto comma dell'art. 9, )) (( appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai )) (( candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi )) (( contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul )) (( manifesto di cui al numero 4) secondo l'ordine risultato dal )) (( sorteggio. )) (( 2) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun )) (( candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi; )) (( 3) comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni )) (( adottate; )) (( 4) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale: a) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione; b) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalita' dei candidati ed i relativi contrassegni" )). - Il sesto comma dell'art. 9 della legge n. 29/1948 prevede che: "La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.". Note all'art. 13, comma 3: - L'art. 30 del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'art. 12 della legge 24 aprile 1975, n. 130, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 30. - La commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature: a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono; (( b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si )) (( possano facilmente confondere con quelli presentati in )) (( precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o )) (( raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi )) (( caratterizzanti di simboli che, per essere )) (( usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, )) (( possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la )) (( commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la )) (( presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresi' i )) (( contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura )) (( religiosa; )) c) elimina i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al settimo comma dell'art. 28 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali; d) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza; e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi. (( e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, )) (( mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di )) (( lista appositamente convocati. )) (( Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione )) (( della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve contenere )) (( l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, )) (( autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente )) (( articolo ". )) - L'art. 28 del testo unico n. 570/1960 e' riportato nelle note all'art. 12, comma 1. Nota all'art. 13, comma 4: - Il secondo comma dell'art. 31 del testo unico n. 570/1960, come modificato dalla presente legge, cosi' dispone: "Analoga immediata comunicazione da parte della commissione elettorale mandamentale in merito alle decisioni prese, n.d.r. dev'essere fatta al prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati (( secondo l'ordine risultato dal sorteggio )) ". Note all'art. 13, comma 5: - Il primo comma dell'art. 33 del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'art. 13 della legge 24 aprile 1975, n. 130, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato: "La commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste: a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono; (( b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano )) (( facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o )) (( con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti )) (( politici, ovvero riproducenti simboli o elementi )) (( caratterizzanti di simboli che, per essere usati )) (( tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono )) (( trarre in errore l'elettore. Ricusa altresi' i contrassegni )) (( riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa; )) c) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione, di cui al nono comma, n. 2, dell'art. 32, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica; d) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza; e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi; (( e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, )) (( mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di )) (( lista, di cui al n. 4) del nono comma dell'art. 32, )) (( appositamente convocati )) ". )) - Il nono comma, n. 4), dell'art. 32 del testo unico n. 570/1960 prevede che con la lista devesi anche presentare l'indicazione di due delegati che hanno la facolta' di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28. Nota all'art. 13, comma 6: - Il secondo comma dell'art. 34 del testo unico n. 570/1960, come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato: "Analoga immediata comunicazione da parte della commissione elettorale mandamentale in merito alle decisioni prese, n.d.r. deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate (( secondo l'ordine risultato dal sorteggio )) ". Note all'art. 13, comma 7: - Il testo del primo comma dell'art. 17 della legge n. 122/1951 (Norme per l'elezione dei consigli provinciali) come sostituito dall'art. 6 della legge n. 962/1960 e come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'ufficio elettorale centrale: (( 1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni )) (( collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi )) (( contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi )) (( mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati )) (( dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'art. 14, )) (( appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei )) (( comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione )) (( all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il )) (( quindicesimo giorno antecedente quello della votazione; )) (( 2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa )) (( delle schede di ciascun collegio, le generalita' dei relativi )) (( candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo )) (( assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla )) (( presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto )) (( comma dell'art. 14, appositamente convocati )) ". )) - Il quarto comma dell'art. 14 della legge n. 122/1951 come sostituito dall'art. 4 della legge 10 settembre 1960, n. 962, cosi' recita: "La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta da non meno di 400 e da non piu' di 600 elettori della provincia e deve contenere l'indicazione di due delegati a designare personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale". Note all'art. 13, comma 8: - Il testo del primo comma dell'art. 11 della legge n. 108/1968 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni: (( 1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, )) (( mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di )) (( lista, di cui all'ultimo comma dell'art. 9, appositamente )) (( convocati; )) )) 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti; 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate; (( 4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del )) (( manifesto con le liste dei candidati ed i relativi )) (( contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed )) (( all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i )) (( quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri )) (( luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello )) (( della votazione; )) (( 5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive )) (( con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle )) (( quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine )) (( risultato dal sorteggio )) ". )) - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 108/1968 e' il seguente: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale". Note all'art. 13, comma 9: - Il testo del primo comma dell'art. 13 della legge 24 gennaio 1979, n. 18/1979 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui al precedente art. 12 e all'art. 22 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. (( Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell'art. 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista )) ". - Il testo del nono comma dell'art. 12 della legge n. 18/1979 e' il seguente: "Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia puo' collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno".