Art. 13.
  1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 24 del testo unico n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
   "1)  stabilisce  mediante  sorteggio, da effettuarsi alla presenza
dei delegati di lista  di  cui  all'ultimo  comma  dell'articolo  20,
appositamente  convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste
medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle
schede  di  votazione  e  sul  manifesto  di cui al numero 5) secondo
l'ordine risultato dal sorteggio".
  2.  Il  numero  1)  del  primo comma dell'articolo 13 della legge 6
febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato  della
Repubblica,  come  modificato  dall'articolo  2 della legge 23 aprile
1976, n. 136, e' sostituito dal seguente:
   "1)  stabilisce  mediante  sorteggio, da effettuarsi alla presenza
dei delegati di  gruppo  di  cui  al  sesto  comma  dell'articolo  9,
appositamente   convocati,   il  numero  d'ordine  da  assegnarsi  ai
candidati  ammessi.  I  nominativi  dei  candidati  ed   i   relativi
contrassegni  saranno  riportati  sulle  schede  di  votazione  e sul
manifesto  di  cui  al  numero  4)  secondo  l'ordine  risultato  dal
sorteggio".
  3.  All'articolo  30 del testo unico n. 570 del 1960 sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) dopo la lettera e) e' aggiunta, in fine, la seguente:
    "  e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa,
mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista
appositamente convocati";
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Ai  fini  di  cui al primo comma la dichiarazione di presentazione
della lista  effettuata  a  norma  dell'articolo  28  deve  contenere
l'indicazione  di  due  delegati,  uno  effettivo  ed  uno supplente,
autorizzati  ad  assistere  alle  operazioni  previste  dal  presente
articolo".
  4.  Al  secondo  comma  dell'articolo 31 del testo unico n. 570 del
1960 le parole: "secondo l'ordine  di  presentazione  delle  relative
liste"  sono  sostituite  dalle seguenti: "secondo l'ordine risultato
dal sorteggio".
  5. Al primo comma dell'articolo 33 del testo unico n. 570 del 1960,
dopo la lettera e), e' aggiunta, in fine, la seguente:
   "  e-bis)  assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa,
mediante sorteggio da  effettuarsi  alla  presenza  dei  delegati  di
lista,  di  cui  al  numero  4)  del  nono  comma  dell'articolo  32,
appositamente convocati".
  6.  Al  secondo  comma  dell'articolo 34 del testo unico n. 570 del
1960 le parole: "secondo l'ordine di presentazione"  sono  sostituite
dalle seguenti: "secondo l'ordine risultato dal sorteggio".
  7.  I numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 17 della legge 8
marzo 1951,  n.  122,  recante  norme  per  l'elezione  dei  consigli
provinciali, come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 settembre
1960, n. 962, sono sostituiti dai seguenti:
   "1)  procede,  per  mezzo  della prefettura, alla stampa, per ogni
collegio,  del  manifesto  coi  nomi  dei  candidati  ed  i  relativi
contrassegni,  con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante
sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei  gruppi  dei
candidati,  di  cui  al  quarto comma dell'articolo 14, appositamente
convocati,  ed  all'invio  di  esso  ai  sindaci  dei  comuni   della
provincia,  i  quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in
altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello
della votazione;
   2)  trasmette  immediatamente alla prefettura, per la stampa delle
schede di ciascun collegio, le generalita' dei relativi candidati e i
loro  contrassegni,  con  un  numero  progressivo assegnato ai gruppi
mediante sorteggio da effettuarsi  alla  presenza  dei  delegati  dei
gruppi  dei  candidati  di  cui  al  quarto  comma  dell'articolo 14,
appositamente convocati".
  8.  I  numeri  1),  4)  e 5) del primo comma dell'articolo 11 della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme  per  la  elezione  dei
consigli  regionali  delle regioni a statuto normale, sono sostituiti
dai seguenti:
   "1)  assegna  un  numero  progressivo  a  ciascuna  lista ammessa,
mediante sorteggio da  effettuarsi  alla  presenza  dei  delegati  di
lista,   di  cui  all'ultimo  comma  dell'articolo  9,  appositamente
convocati;
   4)  procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto
con le liste  dei  candidati  ed  i  relativi  contrassegni,  secondo
l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei
comuni della provincia,  i  quali  ne  curano  l'affissione  all'albo
pretorio  ed  in  altri  luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno
antecedente quello della votazione;
   5)  trasmette  immediatamente  alla prefettura le liste definitive
con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i
contrassegni   saranno   riportati  secondo  l'ordine  risultato  dal
sorteggio".
  9.  All'articolo  13,  primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n.
18, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Assegna un numero
progressivo   a   ciascuna   lista  ammessa,  mediante  sorteggio  da
effettuare  alla  presenza  dei  delegati  di   lista   appositamente
convocati. Le liste di cui al nono comma dell'articolo 12 assumono il
numero progressivo immediatamente  successivo  a  quello  sorteggiato
dalla  lista  alla  quale  sono collegate. I contrassegni delle liste
saranno  riportati  sulle  schede  di  votazione  e   sui   manifesti
contenenti  le  liste  dei  candidati  secondo l'ordine risultato dal
sorteggio. Le decisioni sono  comunicate,  nello  stesso  giorno,  ai
delegati di lista".
 
          Note all'art. 13, comma 1:
             - L'art. 24 del testo unico n. 361/1957, come modificato
          dall'art.  1 della legge 23 aprile 1976,  n.  136,  e  come
          ulteriormente   modificato   dalla  presente  legge,  cosi'
          recita:
             "Art.  24.  -  L'ufficio  centrale circoscrizionale, non
          appena scaduto il termine stabilito  per  la  presentazione
          dei  ricorsi,  o,  nel  caso  in  cui  sia stato presentato
          reclamo,  non  appena  ricevuta  la   comunicazione   della
          decisione   dell'ufficio   centrale  nazionale,  compie  le
          seguenti operazioni:
(( 1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza  ))
(( dei delegati di lista di cui all'ultimo comma dell'art. 20,     ))
(( appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle  ))
(( liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno     ))
(( riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al   ))
(( n. 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;                 ))
              2)  assegna  un numero ai singoli candidati di ciascuna
          lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
              3)   comunica   ai  delegati  di  lista  le  definitive
          determinazioni adottate;
              4)   trasmette   immediatamente   alla  prefettura  del
          capoluogo del collegio le liste definitive con  i  relativi
          contrassegni, per la stampa delle schede di votazione e per
          l'adempimento di cui al numero seguente;
              5)  provvede,  per mezzo della prefettura del capoluogo
          del  collegio,  alla  stampa  delle  liste   con   relativo
          contrassegno  e numero di ordine in unico manifesto ed alla
          trasmissione di esso ai sindaci dei comuni del collegio per
          la  pubblicazione  nell'albo  pretorio  ed  in altri luoghi
          pubblici (( entro il quindicesimo giorno ))  precedente  la
          data  delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono
          essere  consegnate  ai  presidenti   dei   singoli   uffici
          elettorali  di  sezione:  una a disposizione dell'ufficio e
          le altre per l'affissione nella sala della votazione.
             -  L'ultimo  comma  dell'art.  20  del  testo  unico  n.
          361/1957 prevede che: "La  dichiarazione  di  presentazione
          della  lista  dei  candidati  deve  contenere,  infine,  la
          indicazione di due delegati effettivi e di  due  supplenti,
          autorizzati  a  fare  le  designazioni  previste  dall'art.
          25.".
          Note all'art. 13, comma 2:
             -  Il  testo del primo comma dell'art. 13 della legge n.
          29/1948, recante norme per la  elezione  del  Senato  della
          Repubblica,  come  modificato  dall'art.  2  della legge n.
          136/1976 e come  ulteriormente  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente:
(( "L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine      ))
(( stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui   ))
(( sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione  ))
(( della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le      ))
(( seguenti operazioni:                                            ))
(( 1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza  ))
(( dei delegati di gruppo di cui al sesto comma dell'art. 9,       ))
(( appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai    ))
(( candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi     ))
(( contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul  ))
(( manifesto di cui al numero 4) secondo l'ordine risultato dal    ))
(( sorteggio.                                                      ))
(( 2) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun    ))
(( candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi; ))
(( 3) comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni      ))
(( adottate;                                                       ))
          (( 4) procede, per ciascun collegio, per mezzo della
          prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale
          circoscrizionale: a) alla stampa del manifesto con il nome
          dei candidati, con i relativi contrassegni e numero
          d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni
          del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo
          pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo
          giorno antecedente quello della votazione; b) alla stampa
          delle schede di votazione, recanti le generalita' dei
          candidati ed i relativi contrassegni" )).
          -  Il  sesto  comma  dell'art.  9  della  legge n.  29/1948
          prevede che: "La dichiarazione di presentazione del  gruppo
          dei  candidati deve contenere la indicazione dei nominativi
          di due delegati effettivi e di due supplenti.".
          Note all'art. 13, comma 3:
             - L'art. 30 del testo unico n. 570/1960, come modificato
          dall'art.  12 della legge 24 aprile 1975, n.  130,  e  come
          ulteriormente   modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
             "Art.  30.  -  La  commissione  elettorale mandamentale,
          entro il giorno successivo  a  quello  della  presentazione
          delle candidature:
               a)  verifica che le candidature siano sottoscritte dal
          numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo
          sono;
(( b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si   ))
(( possano facilmente confondere con quelli presentati in          ))
(( precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o   ))
(( raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi ))
(( caratterizzanti di simboli che, per essere                      ))
(( usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento,       ))
(( possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la            ))
(( commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la       ))
(( presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresi' i       ))
(( contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura         ))
(( religiosa;                                                      ))
              c)  elimina  i  nomi dei candidati per i quali manca la
          dichiarazione di  accettazione  di  cui  al  settimo  comma
          dell'art.  28  o  il  certificato di iscrizione nelle liste
          elettorali;
               d)  cancella  i  nomi  dei  candidati gia' compresi in
          altre liste presentate in precedenza;
               e)  ricusa  le  liste  che  contengono  un  numero  di
          candidati inferiore al minimo prescritto  e  riduce  quelle
          che  contengono un numero di candidati superiore al massimo
          consentito, cancellando gli ultimi nomi.
(( e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa,  ))
(( mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di ))
(( lista appositamente convocati.                                  ))
(( Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione ))
(( della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve contenere      ))
(( l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente,  ))
(( autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente  ))
(( articolo  ".                                                    ))
             -  L'art.  28  del  testo unico n. 570/1960 e' riportato
          nelle note all'art. 12, comma 1.
          Nota all'art. 13, comma 4:
             -  Il  secondo  comma  dell'art.  31  del testo unico n.
          570/1960,  come  modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          dispone:  "Analoga  immediata  comunicazione da parte della
          commissione  elettorale   mandamentale   in   merito   alle
          decisioni prese, n.d.r. dev'essere fatta al prefetto per la
          stampa  delle  schede,  nelle  quali  i  candidati  saranno
          elencati  (( secondo l'ordine risultato dal sorteggio )) ".
          Note all'art. 13, comma 5:
             -  Il  primo  comma  dell'art.  33  del  testo  unico n.
          570/1960, come  modificato  dall'art.  13  della  legge  24
          aprile  1975, n. 130, e come ulteriormente modificato dalla
          presente legge, e' cosi' formulato:
             "La commissione elettorale mandamentale, entro il giorno
          successivo a quello stabilito per  la  presentazione  delle
          liste:
               a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero
          richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
(( b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano    ))
(( facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o    ))
(( con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti ))
(( politici, ovvero riproducenti simboli o elementi                ))
(( caratterizzanti di simboli che, per essere usati                ))
(( tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono     ))
(( trarre in errore l'elettore. Ricusa altresi' i contrassegni     ))
(( riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;           ))
               c)  elimina  dalle  liste  i  nomi dei candidati per i
          quali manca la dichiarazione di  accettazione,  di  cui  al
          nono  comma,  n.  2,  dell'art.   32,  o  il certificato di
          iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della
          Repubblica;
               d)  cancella  i  nomi  dei  candidati gia' compresi in
          altre liste presentate in precedenza;
              e)   ricusa  le  liste  che  contengono  un  numero  di
          candidati inferiore al minimo prescritto  e  riduce  quelle
          che  contengono un numero di candidati superiore al massimo
          consentito, cancellando gli ultimi nomi;
(( e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa,  ))
(( mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di ))
(( lista, di cui al n. 4) del nono comma dell'art. 32,             ))
(( appositamente convocati )) ".                                   ))
             -  Il nono comma, n. 4), dell'art. 32 del testo unico n.
          570/1960 prevede che con la lista devesi  anche  presentare
          l'indicazione  di  due  delegati  che  hanno la facolta' di
          designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e
          presso  l'ufficio  centrale: le designazioni debbono essere
          fatte per iscritto e la  firma  dei  delegati  deve  essere
          autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.
          Nota all'art. 13, comma 6:
             -  Il  secondo  comma  dell'art.  34  del testo unico n.
          570/1960, come modificato dalla presente  legge,  e'  cosi'
          formulato:  "Analoga immediata comunicazione da parte della
          commissione  elettorale   mandamentale   in   merito   alle
          decisioni  prese,  n.d.r. deve essere fatta al Prefetto per
          la  stampa  delle  schede  nelle  quali  le  liste  saranno
          riportate (( secondo l'ordine risultato dal sorteggio )) ".
          Note all'art. 13, comma 7:
             -  Il  testo del primo comma dell'art. 17 della legge n.
          122/1951 (Norme per l'elezione  dei  consigli  provinciali)
          come  sostituito dall'art. 6 della legge n. 962/1960 e come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Compiute  le  operazioni  relative  all'esame  ed  alla
          ammissione dei gruppi di  candidati  presentati,  l'ufficio
          elettorale centrale:
(( 1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni   ))
(( collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi    ))
(( contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi     ))
(( mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati   ))
(( dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'art. 14,  ))
(( appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei    ))
(( comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione       ))
(( all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il           ))
(( quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;         ))
(( 2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa      ))
(( delle schede di ciascun collegio, le generalita' dei relativi   ))
(( candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo      ))
(( assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla      ))
(( presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto ))
(( comma dell'art. 14, appositamente convocati )) ".               ))
             -  Il  quarto comma dell'art. 14 della legge n. 122/1951
          come sostituito dall'art. 4 della legge 10 settembre  1960,
          n.  962,  cosi'  recita: "La dichiarazione di presentazione
          del gruppo deve essere sottoscritta da non meno di 400 e da
          non  piu'  di 600 elettori della provincia e deve contenere
          l'indicazione di due delegati a designare  personalmente  o
          per  mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione
          autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso i
          singoli  uffici  elettorali  circoscrizionali  e  l'ufficio
          elettorale centrale".
          Note all'art. 13, comma 8:
             -  Il  testo del primo comma dell'art. 11 della legge n.
          108/1968 (Norme per  la  elezione  dei  consigli  regionali
          delle  regioni  a  statuto  normale), come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto
          il termine stabilito per la presentazione dei  ricorsi,  o,
          nel  caso  in  cui sia stato presentato reclamo, non appena
          ricevuta  la  comunicazione  della  decisione  dell'ufficio
          centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
(( 1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa,      ))
(( mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di ))
(( lista, di cui all'ultimo comma dell'art. 9, appositamente       ))
(( convocati; ))                                                   ))
              2)  assegna  un numero ai singoli candidati di ciascuna
          lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
              3)   comunica   ai  delegati  di  lista  le  definitive
          determinazioni adottate;
(( 4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del         ))
(( manifesto con le liste dei candidati ed i relativi              ))
(( contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed      ))
(( all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i      ))
(( quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri      ))
(( luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello ))
(( della votazione;                                                ))
(( 5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive ))
(( con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle   ))
(( quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine         ))
(( risultato dal sorteggio )) ".                                   ))
             -  Il testo dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n.
          108/1968 e' il seguente: "La dichiarazione di presentazione
          della  lista dei candidati deve contenere la indicazione di
          due delegati autorizzati a designare, personalmente  o  per
          mezzo  di  persone  da  essi  autorizzate con dichiarazione
          autenticata da notaio, i rappresentanti della lista  presso
          ogni  seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale".
          Note all'art. 13, comma 9:
             -  Il  testo del primo comma dell'art. 13 della legge 24
          gennaio  1979,  n.  18/1979  (Elezione  dei  rappresentanti
          dell'Italia  al  Parlamento europeo), come modificato dalla
          presente  legge,  e'  il  seguente:  "L'ufficio  elettorale
          circoscrizionale,    entro    il    trentaseiesimo   giorno
          antecedente quello  della  votazione,  tenendo  presenti  i
          criteri  ed  i  termini  di  cui  al  precedente  art. 12 e
          all'art. 22 del testo  unico  30  marzo  1957,  n.  361,  e
          successive  modificazioni,  decide in ordine all'ammissione
          delle  liste  dei  candidati  e  delle   dichiarazioni   di
          collegamento.  ((  Assegna un numero progressivo a ciascuna
          lista  ammessa,  mediante  sorteggio  da  effettuare   alla
          presenza  dei delegati di lista appositamente convocati. Le
          liste di cui al nono comma dell'art. 12 assumono il  numero
          progressivo  immediatamente successivo a quello sorteggiato
          dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle
          liste  saranno  riportati  sulle  schede di votazione e sui
          manifesti  contenenti  le  liste  dei   candidati   secondo
          l'ordine   risultato   dal  sorteggio.  Le  decisioni  sono
          comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista )) ".
             -  Il  testo  del nono comma dell'art. 12 della legge n.
          18/1979 e' il seguente: "Ciascuna delle liste di  candidati
          eventualmente  presentate  da  partiti  o  gruppi  politici
          espressi dalla minoranza di  lingua  francese  della  Valle
          d'Aosta,  di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di
          lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia  puo'  collegarsi,
          agli  effetti  dell'assegnazione  dei  seggi  prevista  dai
          successivi articoli 21 e 22, con altra lista  della  stessa
          circoscrizione  presentata  da  partito  o  gruppo politico
          presente  in  tutte  le  circoscrizioni   con   lo   stesso
          contrassegno".