Art. 14. 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico n. 361 del 1957, dal testo unico n. 570 del 1960, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e sue successive modificazioni e integrazioni, i notai, i pretori, i giudici conciliatori, i cancellieri di pretura e di tribunale, i sindaci, gli assessori delegati in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, gli assessori appositamente delegati, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali, i funzionari appositamente incaricati dal sindaco. 2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalita' di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
Note all'art. 14, comma 1: - Per l'oggetto della legge n. 29/1948 si veda nelle note all'art. 13, comma 2. - Per l'oggetto della legge n. 122/1951 si veda nelle note all'art. 13, comma 7. - Per l'oggetto del D.P.R. n. 361/1957 si veda nelle note all'art. 1, comma 2. - Per l'oggetto del D.P.R. n. 570/1960 si veda nelle note all'art. 1, comma 2. - Per l'oggetto della legge n. 108/1968 si veda nelle note all'art. 13, comma 8. - Per l'oggetto del D.L. n. 161/1976 si veda la nota all'art. 12, comma 3. - Per l'oggetto della legge n. 18/1979 si veda la nota all'art. 12, comma 4. Nota all'art. 14, comma 2: - Il testo del secondo e del terzo comma, dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' il seguente: "L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio".