Art. 14.
   1.  Sono  competenti  ad  eseguire le autenticazioni che non siano
attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6
febbraio  1948,  n.  29,  dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo
unico n. 361 del 1957, dal testo unico n. 570 del 1960,  dalla  legge
17  febbraio  1968,  n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240,  e
dalla  legge 24 gennaio 1979, n. 18, e sue successive modificazioni e
integrazioni,  i  notai,  i  pretori,  i  giudici   conciliatori,   i
cancellieri  di  pretura  e  di  tribunale,  i sindaci, gli assessori
delegati in via generale a sostituire il sindaco assente o  impedito,
gli  assessori  appositamente  delegati,  i  presidenti  dei consigli
circoscrizionali, i segretari comunali,  i  funzionari  appositamente
incaricati dal sindaco.
  2.  L'autenticazione deve essere redatta con le modalita' di cui al
secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
  3.  Le  sottoscrizioni  e  le relative autenticazioni sono nulle se
anteriori al centottantesimo  giorno  precedente  il  termine  finale
fissato per la presentazione delle candidature.
 
          Note all'art. 14, comma 1:
             -  Per  l'oggetto  della  legge n. 29/1948 si veda nelle
          note all'art.  13, comma 2.
             -  Per  l'oggetto  della legge n. 122/1951 si veda nelle
          note all'art. 13, comma 7.
             -  Per  l'oggetto  del  D.P.R. n. 361/1957 si veda nelle
          note all'art.  1, comma 2.
             -  Per  l'oggetto  del  D.P.R. n. 570/1960 si veda nelle
          note all'art.  1, comma 2.
             -  Per  l'oggetto  della legge n. 108/1968 si veda nelle
          note all'art. 13, comma 8.
             -  Per  l'oggetto  del  D.L. n. 161/1976 si veda la nota
          all'art. 12, comma 3.
             -  Per  l'oggetto della legge n. 18/1979 si veda la nota
          all'art.  12, comma 4.
          Nota all'art. 14, comma 2:
             -  Il  testo del secondo e del terzo comma, dell'art. 20
          della  legge  n.  15/1968   (Norme   sulla   documentazione
          amministrativa  e  sulla legalizzazione e autenticazione di
          firme) e' il seguente:
             "L'autenticazione  deve  essere  redatta di seguito alla
          sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da  parte  del
          pubblico  ufficiale,  che la sottoscrizione stessa e' stata
          apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
          della persona che sottoscrive.
             Il  pubblico  ufficiale  che  autentica deve indicare le
          modalita' di identificazione, la  data  e  il  luogo  della
          autenticazione,  il  proprio  nome  e cognome, la qualifica
          rivestita, nonche' apporre la propria firma per  esteso  ed
          il timbro dell'ufficio".