Art. 15.
  1.  L'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  68.  -  1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato
con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e  la
consegna  al  presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno
e, ove occorra, il numero progressivo della lista  per  la  quale  e'
dato  il  voto  ed il cognome dei candidati ai quali e' attribuita la
preferenza, o il numero dei candidati stessi nella  rispettiva  lista
secondo  l'ordine  di  presentazione,  e  passa la scheda ad un altro
scrutatore, il quale, insieme con  il  segretario,  prende  nota  del
numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
  2.  Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di
preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto e'  stato
spogliato,  nella  cassetta  o  scatola  dalla  quale furono tolte le
schede non usate. Quando una scheda non contiene  alcuna  espressione
di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro
della sezione.
  3.   E'   vietato   estrarre   dall'urna   una  scheda,  se  quella
precedentemente  estratta  non  sia  stata  posta  nella  cassetta  o
scatola, dopo spogliato il voto.
  4.  E'  vietato  eseguire  lo  scrutinio  dei  voti  di  preferenza
separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
  5.  Le  schede  possono  essere toccate soltanto dai componenti del
seggio.
  6.  Il  numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al
numero  degli  elettori  che  hanno  votato.  Il  presidente  accerta
personalmente  la  corrispondenza  numerica delle cifre segnate nelle
varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei
voti  validi  assegnati,  delle  schede  nulle, delle schede bianche,
delle schede contenenti voti nulli e  delle  schede  contenenti  voti
contestati,  verificando  la  congruita'  dei dati e dandone pubblica
lettura ed espressa attestazione nei verbali.
  7.  Elevandosi  contestazioni  intorno  ad  una scheda, questa deve
essere immediamente vidimata, a termini dell'articolo 54".
  2.  I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti
dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960  sono  segnalati  al
presidente   della   corte   d'appello,   da   parte   degli   uffici
immediatamente  sopraordinati  agli  uffici  elettorali  di  sezione,
comunque  denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della presente legge.