Art. 16.
  1.  All'articolo  47  del  testo  unico n. 570 del 1960, al secondo
comma, dopo le parole: "il piu' giovane tra  gli  elettori  presenti"
sono inserite le seguenti: "iscritti nelle liste del comune".
  2.   Per   le   elezioni   regionali,   provinciali,   comunali   e
circoscrizionali, i rappresentanti di lista  devono  essere  elettori
rispettivamente della regione, della provincia o del comune.
  3.  Le  disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del
testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai
5.000  abitanti  ai fini della facolta' di designare i rappresentanti
di lista presso ciascun seggio.
 
          Nota all'art. 16, comma 1:
             -  Il  secondo  comma  dell'art.  47  del testo unico n.
          570/1960, come modificato  dalla  presente  legge,  prevede
          che:  "Quando  tutti  od  alcuni degli scrutatori non siano
          presenti o ne sia mancata la  designazione,  il  presidente
          chiama  in  sostituzione,  alternativamente, l'anziano e il
          piu' giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste
          del comune, purche' abbiano conseguito almeno la promozione
          alla quarta classe elementare e  dimostrino,  comunque,  di
          saper leggere e scrivere".
          Nota all'art. 16, comma 3:
             -  Per  il testo del nono comma, n. 4), dell'art. 32 del
          testo unico n. 570/1960 si veda  nelle  note  all'art.  13,
          comma 5.