Art. 16. 1. All'articolo 47 del testo unico n. 570 del 1960, al secondo comma, dopo le parole: "il piu' giovane tra gli elettori presenti" sono inserite le seguenti: "iscritti nelle liste del comune". 2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facolta' di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.
Nota all'art. 16, comma 1: - Il secondo comma dell'art. 47 del testo unico n. 570/1960, come modificato dalla presente legge, prevede che: "Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il piu' giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del comune, purche' abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare e dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere". Nota all'art. 16, comma 3: - Per il testo del nono comma, n. 4), dell'art. 32 del testo unico n. 570/1960 si veda nelle note all'art. 13, comma 5.