Art. 17.
  1.  All'articolo  96 del testo unico n. 570 del 1960, dopo il primo
comma, e' inserito il seguente:
  "Chiunque,  appartenendo  all'ufficio elettorale, contravviene alle
disposizioni degli articoli 63 e 68 e' punito con  la  reclusione  da
tre a sei mesi".
  2.  All'articolo  104  del  testo  unico  n.  361 del 1957, dopo il
secondo comma, e' inserito il seguente:
  "Chiunque,  appartenendo  all'ufficio elettorale, contravviene alle
disposizioni dell'articolo 68, e' punito con la reclusione da  tre  a
sei mesi".
 
          Note all'art. 17, comma 1:
             - L'art. 96 del testo unico n. 570/1960, come modificato
          dall'art.  17 della presente legge, e' riportato nelle note
          all'art. 1, comma 4.
             -  L'art.  63  del  testo  unico  n.  570/1960  e' cosi'
          formulato:
             "Art.  63. - Per lo spoglio dei voti, uno dei scrutatori
          designato dalla sorte estrae successivamente  dall'urna  le
          schede,  le spiega e le consegna al presidente, il quale ne
          da' lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.
             Gli  altri scrutatori e il segretario notano separamente
          ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il  numero
          dei  voti  che  ciascun  candidato va riportando durante lo
          spoglio delle schede.
             Elevandosi   qualsiasi   contestazione  intorno  ad  una
          scheda,  questa  dev'essere  immediatamente  vidimata,   a'
          termini dell'art. 54.
             Il  presidente  conta,  dopo lo spoglio, il numero delle
          schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.
             Tutte   queste   operazioni   devono   compiersi   senza
          interruzione nell'ordine indicato.
             Del  compimento e del risultato di ciascuna di esse deve
          farsi constare dal processo verbale".
             - Per la nuova formulazione dell'art. 68 del testo unico
          n. 570/1960 si veda l'art. 15 della presente legge.
          Note all'art. 17, comma 2:
             -   L'art.   104  del  testo  unico  n.  361/1957,  come
          modificato dall'art. 17 della presente legge, e'  riportato
          nelle note all'art.  1, comma 4.
             -  L'art.  68  del  testo  unico  n.  361/1957  e' cosi'
          formulato:
             "Art.  68.  - Compiute le operazioni di cui all'articolo
          precedente, il presidente:
              1)  procede  allo  spoglio  dei  voti:  uno scrutatore,
          designato dalla  sorte,  estrae  successivamente  dall'urna
          ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia
          ad alta voce il contrassegno  e,  ove  occorra,  il  numero
          progressivo  della lista per la quale e' dato il voto ed il
          cognome dei candidati ai quali e' attribuita la  preferenza
          o  il  numero  dei  candidati stessi nella rispettiva lista
          secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad  un
          altro  scrutatore,  il  quale,  insieme  con il segretario,
          prende nota del numero dei voti di  ciascuna  lista  e  dei
          voti  di  preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i
          voti di lista e i voti di preferenza. Un  terzo  scrutatore
          pone  la  scheda,  il  cui  voto  e' stato spogliato, nella
          cassetta dalla quale furono tolte le schede non  usate.  E'
          vietato   estrarre   dall'urna   una   scheda,   se  quella
          precedentemente  estratta  non  sia   stata   posta   nella
          cassetta,  dopo spogliato il voto. Le schede possono essere
          toccate soltanto dai componenti del seggio;
              2)  conta  il numero delle schede spogliate e riscontra
          se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero
          dei  voti validi riportati complessivamente dalle liste dei
          candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli  e  dei
          voti di lista contestati, siano stati essi provvisoriamente
          assegnati o non assegnati;
              3)   accerta  la  corrispodenza  numerica  delle  cifre
          segnate nelle varie colonne del prospetto del  verbale  col
          numero   dei  votanti  e  degli  iscritti  e,  in  caso  di
          discordanza, ne indica la ragione.
             Tutte   queste   operazioni   devono   essere   compiute
          nell'ordine indicato: del compimento  e  del  risultato  di
          ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale".