Art. 17. 1. All'articolo 96 del testo unico n. 570 del 1960, dopo il primo comma, e' inserito il seguente: "Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 e' punito con la reclusione da tre a sei mesi". 2. All'articolo 104 del testo unico n. 361 del 1957, dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: "Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, e' punito con la reclusione da tre a sei mesi".
Note all'art. 17, comma 1: - L'art. 96 del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'art. 17 della presente legge, e' riportato nelle note all'art. 1, comma 4. - L'art. 63 del testo unico n. 570/1960 e' cosi' formulato: "Art. 63. - Per lo spoglio dei voti, uno dei scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne da' lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore. Gli altri scrutatori e il segretario notano separamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede. Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 54. Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti. Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale". - Per la nuova formulazione dell'art. 68 del testo unico n. 570/1960 si veda l'art. 15 della presente legge. Note all'art. 17, comma 2: - L'art. 104 del testo unico n. 361/1957, come modificato dall'art. 17 della presente legge, e' riportato nelle note all'art. 1, comma 4. - L'art. 68 del testo unico n. 361/1957 e' cosi' formulato: "Art. 68. - Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente: 1) procede allo spoglio dei voti: uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale e' dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali e' attribuita la preferenza o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto e' stato spogliato, nella cassetta dalla quale furono tolte le schede non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio; 2) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti validi riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, siano stati essi provvisoriamente assegnati o non assegnati; 3) accerta la corrispodenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale".