Art. 18.
  1.  Nella  prima attuazione della presente legge, alle disposizioni
di cui all'articolo 6 e' data applicazione entro  venticinque  giorni
dalla  data  di  entrata in vigore della legge stessa. A tale fine il
manifesto di cui al comma 1 dell'articolo 5- bis della legge 8  marzo
1989, n. 95, introdotto dal predetto articolo 6 della presente legge,
e' pubblicato entro cinque giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge e le relative domande devono essere presentate
entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto. Nel medesimo
termine e' data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 7, della  presente  legge.  A  tal  fine  i  cittadini  possono
presentare  domanda  nei  quindici  giorni  successivi  alla  data di
entrata in vigore della presente legge.