Art. 19. 1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio. 2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla societa' concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: "Tribuna elettorale".
Nota all'art. 19, comma 1: - La legge n. 103/1975 reca: "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva".