Art. 19.
  1.  La  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla  legge  14  aprile
1975,  n. 103, detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di
appositi programmi televisivi e radiofonici volti  ad  illustrare  le
fasi  del  procedimento  elettorale, con particolare riferimento alle
operazioni di voto e di scrutinio.
  2.  Detti  programmi  sono  realizzati  e  trasmessi dalla societa'
concessionaria del servizio pubblico della radio e della  televisione
alle   medesime   condizioni   stabilite  per  la  rubrica:  "Tribuna
elettorale".
 
          Nota all'art. 19, comma 1:
             -  La legge n. 103/1975 reca: "Nuove norme in materia di
          diffusione radiofonica e televisiva".