Art. 3. 1. Nel titolo della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono soppresse le parole: "e di segretario". 2. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono soppresse le parole: "e di segretario" e: "e di segretari".
Nota all'art. 3, comma 1: - Il titolo della legge n. 95/1989, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570". Nota all'art. 3, comma 2: - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 95/1989, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. In ogni comune della Repubblica e' istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, comprendente un numero di nominativi quattro volte superiore al numero complessivo di scrutatori da nominare nel comune".