Art. 3.
   1.  Nel  titolo della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono soppresse le
parole: "e di segretario".
  2.  All'articolo  1, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono
soppresse le parole: "e di segretario" e: "e di segretari".
 
          Nota all'art. 3, comma 1:
             -  Il  titolo  della  legge  n. 95/1989, come modificato
          dalla  presente  legge,  e'   il   seguente:   "Norme   per
          l'istituzione  dell'albo  e  per il sorteggio delle persone
          idonee all'ufficio di scrutatore  di  seggio  elettorale  e
          modifica  all'art.  53  del  testo unico delle leggi per la
          composizione   e   la   elezione   degli    organi    delle
          amministrazioni   comunali,   approvato   con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570".
          Nota all'art. 3, comma 2:
             - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 95/1989,
          come modificato dalla presente legge, e' il  seguente:  "1.
          In   ogni  comune  della  Repubblica  e'  istituito,  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di
          scrutatore di seggio elettorale, comprendente un numero  di
          nominativi quattro volte superiore al numero complessivo di
          scrutatori da nominare nel comune".