Art. 4. 1. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95, le parole: "novanta giorni, all'iscrizione nell'albo" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni a far data da quello di avvenuta ricezione della notizia, all'iscrizione nell'albo, per gravi, giustificati e comprovati motivi".
Nota all'art. 4, comma 1; - Il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 95/1989, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. Il sindaco porta a conoscenza degli interessati l'avvenuto sorteggio da parte della commissione elettorale comunale comunicando ai medesimi la loro facolta' di rinunziare, entro il termine di (( quindici giorni a far data da quello di avvenuta ricezione della notizia, all'iscrizione nell'albo, per gravi, giustificati e comprovati motivi". ))