Art. 4.
  1.  All'articolo  3,  comma  2, della legge 8 marzo 1989, n. 95, le
parole: "novanta giorni, all'iscrizione  nell'albo"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "quindici  giorni  a far data da quello di avvenuta
ricezione  della  notizia,  all'iscrizione  nell'albo,   per   gravi,
giustificati e comprovati motivi".
 
          Nota all'art. 4, comma 1;
            -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  3  della legge n.
          95/1989,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:   "2.   Il   sindaco  porta  a  conoscenza  degli
          interessati l'avvenuto sorteggio da parte della commissione
          elettorale   comunale   comunicando  ai  medesimi  la  loro
          facolta' di rinunziare, entro il  termine  di  ((  quindici
          giorni  a  far  data  da quello di avvenuta ricezione della
          notizia, all'iscrizione nell'albo, per gravi,  giustificati
          e comprovati motivi". ))