Art. 5. 1. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono soppresse le parole: "ha validita' quinquennale e"; b) al comma 2 sono soppresse le parole: "e di segretario di seggio elettorale"; c) al comma 3 sono soppresse le parole: "o di segretario"; "le parole: "per giustificati e comprovati motivi" sono sostituite dalle seguenti: "per gravi, giustificati e comprovati motivi"; d) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Del sorteggio cosi' effettuato e' data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.". 2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il sindaco, in qualita' di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono gia' iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare inseriti nell'albo.
Nota all'art. 5, comma 1: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 95/1989, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 5. - 1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente. 2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore non si sono presentati senza giustificato motivo, nonche' di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'art. 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 3. In tale sede vengono, altresi', cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo (( per gravi, giustificati e comprovati motivi )) . 4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunale provvede, con sorteggio secondo le modalita' di cui all'art. 3, alla sostituzione delle persone cancellate. (( Del sorteggio cosi' effettuato e data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia )) . 5. Fatte salve le disposizioni dell'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'art. 4, e' ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo". Nota all'art. 5, comma 2: - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 95/1989, si veda la precedente nota all'art. 5, comma 1.