Art. 5.
  1.  All'articolo  5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)   al   comma   1  sono  soppresse  le  parole:  "ha  validita'
quinquennale e";
    b)  al  comma  2  sono  soppresse  le parole: "e di segretario di
seggio elettorale";
    c)  al  comma  3 sono soppresse le parole: "o di segretario"; "le
parole: "per giustificati e comprovati motivi" sono sostituite  dalle
seguenti: "per gravi, giustificati e comprovati motivi";
    d)  al  comma  4  e'  aggiunto  in fine il seguente periodo: "Del
sorteggio cosi' effettuato e' data comunicazione agli interessati con
invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di
scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.".
  2.  In  occasione  del  primo aggiornamento annuale dell'albo degli
scrutatori, previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95,
il  sindaco,  in  qualita' di presidente della commissione elettorale
comunale, invita tutti coloro che sono  gia'  iscritti  nell'albo  ad
esprimere   per  iscritto,  entro  quindici  giorni  dalla  ricezione
dell'invito stesso, il gradimento a restare inseriti nell'albo.
 
          Nota all'art. 5, comma 1:
             -  Il  testo  dell'art.  5  della legge n. 95/1989, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  5.  -  1.  L'albo  formato a norma dei precedenti
          articoli viene aggiornato periodicamente.
             2.  A  tali fini la commissione elettorale comunale, nel
          mese di gennaio di  ogni  anno,  dispone  la  cancellazione
          dall'albo  di  coloro che hanno perso i requisiti stabiliti
          nella presente legge e di coloro che, chiamati  a  svolgere
          le  funzioni  di  scrutatore  non  si sono presentati senza
          giustificato motivo,  nonche'  di  coloro  che  sono  stati
          condannati,  anche con sentenza non definitiva, per i reati
          previsti e disciplinati dall'art. 96 del testo unico  delle
          leggi  per la composizione e la elezione degli organi delle
          amministrazioni  comunali,  approvato   con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  16  maggio  1960,  n. 570, e
          dell'art. 104, secondo comma, del testo unico  delle  leggi
          recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          marzo 1957, n. 361.
             3.  In tale sede vengono, altresi', cancellati dall'albo
          gli iscritti che, avendo svolto le funzioni  di  scrutatore
          in  precedenti  consultazioni  elettorali, abbiano chiesto,
          entro il mese di dicembre,  con  apposita  istanza  diretta
          alla  commissione elettorale comunale, di essere cancellati
          dall'albo (( per gravi, giustificati e comprovati motivi ))
          .
             4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la
          commissione elettorale  comunale  provvede,  con  sorteggio
          secondo  le  modalita' di cui all'art. 3, alla sostituzione
          delle persone cancellate. (( Del sorteggio cosi' effettuato
          e   data  comunicazione  agli  interessati  con  invito  ad
          esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di
          scrutatore  entro  quindici  giorni  dalla  ricezione della
          notizia )) .
             5.  Fatte salve le disposizioni dell'art. 3, commi 4, 5,
          6 e 7, e dell'art. 4, e'  ammesso  ricorso,  da  parte  dei
          diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo".
          Nota all'art. 5, comma 2:
             -  Per  il  testo dell'art. 5 della legge n. 95/1989, si
          veda la precedente nota all'art. 5, comma 1.