Art. 6. 1. Dopo l'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e' inserito il seguente: "Art. 5- bis. - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori disposti ad essere inseriti in apposito albo, diverso da quello di cui all'articolo 1, di persone idonee all'ufficio di scrutatore a farne apposita domanda entro il mese di novembre. 2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo. 3. All'albo cosi' formato si applicano le disposizioni degli articoli 3, commi 4 e seguenti, 4 e 5".
Note all'art. 6, comma 1: - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 95/1989 si veda la precedente nota all'art. 5, comma 1. - Per l'art. 38 del testo unico n. 361/1957 si veda nelle note all'art. 1, comma 5. - Per l'art. 23 del testo unico n. 570/1960 si veda nelle note all'art. 1, comma 5. - Il testo degli articoli 1 (come modificato dall'art. 3 della presente legge), 3, commi 4 e seguenti, e 4 della legge n. 95/1989, e' il seguente (per il testo dell'art. 5 si veda la precedente nota all'art. 5, comma 1): "Art. 1. - 1. In ogni comune della Repubblica e' istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, comprendente un numero di nominativi quattro volte superiore al numero complessivo di scrutatori da nominare nel comune. 2. La inclusione nel predetto albo e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere elettore del comune; b) non aver superato il settantesimo anno di eta'; c) essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo". "Art. 3. - 1.-3. ( Omissis ). 4. L'albo formato ai sensi del comma 3 e' depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione. 5. Una copia dell'albo approvato, unitamente a copia del verbale delle operazioni effettuate dalla commissione elettorale comunale, viene immediatamente inviata alla commissione elettorale mandamentale ai fini degli adempimenti di cui ai commi 6 e 7. 6. Il sindaco da' avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune, che intendono proporre ricorso avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale mandamentale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. 7. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso, a mezzo di messo comunale, alla parte interessata, la quale puo', entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale mandamentale". "Art. 4. - 1. La commissione elettorale mandamentale, scaduti i termini di cui al comma 7 dell'art. 3, verifica, entro i successivi trenta giorni, la regolarita' della formazione dell'albo e decide inappellabilmente sui ricorsi presentati. 2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale mandamentale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco".