Art. 6.
  1.  Dopo  l'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e' inserito
il seguente:
  "Art.  5-  bis.  -  1.  Entro  il  mese  di ottobre di ogni anno il
sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune  ed
in  altri  luoghi  pubblici,  invita  gli elettori disposti ad essere
inseriti in apposito albo, diverso da quello di cui  all'articolo  1,
di  persone idonee all'ufficio di scrutatore a farne apposita domanda
entro il mese di novembre.
  2.   Le  domande  vengono  trasmesse  alla  commissione  elettorale
comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso  dei
requisiti  di cui all'articolo 1 e non si trovano nelle condizioni di
cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per  la
elezione  della  Camera  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1957, n. 361, e all'articolo  23
del  testo  unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi  dell'amministrazione  comunale,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  16  maggio  1960, n. 570, li inserisce
nell'albo.
  3.  All'albo  cosi'  formato  si  applicano  le  disposizioni degli
articoli 3, commi 4 e seguenti, 4 e 5".
 
          Note all'art. 6, comma 1:
             -  Per  il  testo  dell'art. 5 della legge n. 95/1989 si
          veda la precedente nota all'art. 5, comma 1.
             -  Per  l'art.  38  del  testo unico n. 361/1957 si veda
          nelle note all'art. 1, comma 5.
             -  Per  l'art.  23  del  testo unico n. 570/1960 si veda
          nelle note all'art. 1, comma 5.
             - Il testo degli articoli 1 (come modificato dall'art. 3
          della presente legge), 3, commi 4 e  seguenti,  e  4  della
          legge  n. 95/1989, e' il seguente (per il testo dell'art. 5
          si veda la precedente nota all'art. 5, comma 1):
             "Art.  1.  -  1.  In  ogni  comune  della  Repubblica e'
          istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge, l'albo delle persone idonee
          all'ufficio   di   scrutatore   di    seggio    elettorale,
          comprendente   un   numero   di  nominativi  quattro  volte
          superiore al numero complessivo di scrutatori  da  nominare
          nel comune.
             2.  La  inclusione  nel  predetto albo e' subordinata al
          possesso dei seguenti requisiti:
               a) essere elettore del comune;
               b) non aver superato il settantesimo anno di eta';
               c)  essere  in  possesso  almeno  del titolo di studio
          della scuola dell'obbligo".
             "Art. 3. - 1.-3. ( Omissis ).
             4.  L'albo  formato  ai  sensi del comma 3 e' depositato
          nella  segreteria  del  comune  per  la  durata  di  giorni
          quindici  ed  ogni  cittadino  del  comune  ha  diritto  di
          prenderne visione.
             5. Una copia dell'albo approvato, unitamente a copia del
          verbale  delle  operazioni  effettuate  dalla   commissione
          elettorale  comunale,  viene  immediatamente  inviata  alla
          commissione   elettorale   mandamentale   ai   fini   degli
          adempimenti di cui ai commi 6 e 7.
             6.  Il  sindaco  da' avviso del deposito dell'albo nella
          segreteria del comune con pubblico manifesto con  il  quale
          invita  gli  elettori  del  comune,  che intendono proporre
          ricorso  avverso  la  indebita  iscrizione   nell'albo,   a
          presentarlo  alla commissione elettorale mandamentale entro
          dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma  4.
             7.   Il   ricorrente   che  impugna  un'iscrizione  deve
          dimostrare di aver fatto eseguire, entro  i  cinque  giorni
          successivi   alla   presentazione,   la  notificazione  del
          ricorso, a mezzo di messo comunale, alla parte interessata,
          la   quale   puo',   entro   cinque   giorni  dall'avvenuta
          notificazione,  presentare  un  controricorso  alla  stessa
          commissione elettorale mandamentale".
             "Art.  4.  -  1. La commissione elettorale mandamentale,
          scaduti i termini di cui al comma 7 dell'art. 3,  verifica,
          entro  i  successivi  trenta  giorni,  la regolarita' della
          formazione dell'albo e decide inappellabilmente sui ricorsi
          presentati.
             2.   Le   determinazioni   adottate   dalla  commissione
          elettorale mandamentale sono immediatamente comunicate alla
          commissione   elettorale   comunale   per   i   conseguenti
          adempimenti.  Le  decisioni   sui   ricorsi   sono   subito
          notificate agli interessati a cura del sindaco".