Art. 7. 1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'articolo 1, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio. 2. Ai sorteggiati il sindaco o il commissario notifica, nel piu' breve tempo, e al piu' tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui all'articolo 5bis secondo i criteri di cui al comma 1. 3. La nomina e' notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni".