Art. 7.
  1.  L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  6.  -  1.  Tra  il  venticinquesimo  e  il  ventesimo giorno
antecedenti la  data  stabilita  per  la  votazione,  la  commissione
elettorale  comunale procede, in pubblica adunanza, preannunziata due
giorni prima con manifesto affisso  nell'albo  pretorio  del  comune,
alla  presenza  dei  rappresentanti  di lista della prima sezione del
comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione  elettorale  del
comune  medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli
scrutatori di cui all'articolo 1, pari al numero di quelli occorrenti
per la costituzione del seggio.
  2.  Ai  sorteggiati  il sindaco o il commissario notifica, nel piu'
breve tempo, e  al  piu'  tardi  non  oltre  il  quindicesimo  giorno
precedente  le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale
giudiziario o di un messo  comunale.  L'eventuale  grave  impedimento
deve  essere  comunicato,  entro quarantotto ore dalla notifica della
nomina, al sindaco o al commissario, che provvede  a  sostituire  gli
impediti  con elettori sorteggiati nell'albo di cui all'articolo 5bis
secondo i criteri di cui al comma 1.
  3.  La  nomina  e'  notificata  agli interessati non oltre il terzo
giorno precedente le elezioni".