Art. 8. 1. All'articolo 34 del testo unico n. 361 del 1957 ed all'articolo 20, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960, le parole: "di cinque scrutatori" sono sostituite dalle seguenti: "di quattro scrutatori".
Note all'art. 8, comma 1: - L'art. 34 del testo unico n. 361/1957, come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato: "Art. 34. - In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, (( di quattro scrutatori )) , di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario". - Il primo comma dell'art. 20 del testo unico n. 570/1960, come modificato dalla presente legge, prevede che: "In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, (( di quattro scrutatori )) , di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario".