Art. 8.
  1.  All'articolo 34 del testo unico n. 361 del 1957 ed all'articolo
20, primo comma, del testo unico n. 570  del  1960,  le  parole:  "di
cinque  scrutatori"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  quattro
scrutatori".
 
          Note all'art. 8, comma 1:
             - L'art. 34 del testo unico n. 361/1957, come modificato
          dalla presente legge, e' cosi' formulato:
             "Art. 34. - In ciascuna sezione e' costituito un ufficio
          elettorale  composto  di  un  presidente,  ((  di   quattro
          scrutatori )) , di cui uno, a scelta del presidente, assume
          le funzioni di vicepresidente, e di un segretario".
             -  Il  primo  comma  dell'art.  20  del  testo  unico n.
          570/1960, come modificato  dalla  presente  legge,  prevede
          che:   "In   ciascuna  sezione  e'  costituito  un  ufficio
          elettorale  composto  di  un  presidente,  ((  di   quattro
          scrutatori )) , di cui uno, a scelta del presidente, assume
          le funzioni di vicepresidente, e di un segretario".