Art. 2.
  1.  L'imposta di concessione governativa per l'esclusiva di vendita
al dettaglio di tabacchi di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312,  e'
adeguata come segue:
    a) per il rilascio, da L. 50.000 a L. 220.000;
    b) per il rinnovo, da L. 20.000 a L. 88.000;
    c)  imposta annuale, limitatamente a quella fissa di L. 1.000.000
per ammontari oltre L. 8.000.000: da L. 1.000.000 a L. 2.000.000;
    d) per concessioni temporanee di durata inferiore all'anno: da L.
20.000 a L. 88.000;
    e)  per concessioni temporanee di durata inferiore al mese: da L.
5.000 a L. 22.000;
    f)  imposta  minima  per  il  rilascio  a seguito di cessione del
complesso aziendale: da L. 50.000 a L. 220.000;
    g)  per  il  rilascio in favore del coadiutore: da L. 20.000 a L.
88.000.