Art. 2. 1. L'imposta di concessione governativa per l'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312, e' adeguata come segue: a) per il rilascio, da L. 50.000 a L. 220.000; b) per il rinnovo, da L. 20.000 a L. 88.000; c) imposta annuale, limitatamente a quella fissa di L. 1.000.000 per ammontari oltre L. 8.000.000: da L. 1.000.000 a L. 2.000.000; d) per concessioni temporanee di durata inferiore all'anno: da L. 20.000 a L. 88.000; e) per concessioni temporanee di durata inferiore al mese: da L. 5.000 a L. 22.000; f) imposta minima per il rilascio a seguito di cessione del complesso aziendale: da L. 50.000 a L. 220.000; g) per il rilascio in favore del coadiutore: da L. 20.000 a L. 88.000.