Art. 3.
  1. Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  e
successive  modificazioni,  in  qualunque  modo pagate, sono adeguate
come segue:
    a)  per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli
atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L.
1.100;  da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a
L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi
forfetari  di  cui  all'art.  31  della  sopra  indicata tariffa sono
adeguati da L.  12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500;  da  L.
21.000  a  L.   23.000;  da  L.  42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L.
6.500; da L.  30.000 a L. 33.000;
    b)  per  gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e
20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500;
da L. 500 a L. 800;
    c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
    d)  per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L.
4.000;
    e)  per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di
cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L.  10.000  a  L.
80.000.