Art. 3. 1. Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue: a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000; b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800; c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500; d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000; e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000.