Art. 5.
  1.   Gli  adeguamenti  disposti  con  gli  articoli  precedenti  si
applicano dal 1› giugno 1990; per l'anno 1990  l'imposta  annuale  di
cui  alla  lettera  c)  dell'art. 2 e' dovuta nella misura risultante
dalla somma  dei  cinque  dodicesimi  dell'importo  di  tale  imposta
vigente  fino  alla data del 31 maggio 1990 e dei sette dodicesimi di
quello stabilito dalla predetta lettera c) dell'art. 2.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 maggio 1990
                        Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                      ANDREOTTI
Il Ministro delle finanze
       FORMICA