Art. 5. 1. Gli adeguamenti disposti con gli articoli precedenti si applicano dal 1 giugno 1990; per l'anno 1990 l'imposta annuale di cui alla lettera c) dell'art. 2 e' dovuta nella misura risultante dalla somma dei cinque dodicesimi dell'importo di tale imposta vigente fino alla data del 31 maggio 1990 e dei sette dodicesimi di quello stabilito dalla predetta lettera c) dell'art. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 maggio 1990 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro delle finanze FORMICA