IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 20, comma 1, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 29 agosto 1989, n. 321, con il quale, a norma del citato art. 20, comma 2, sono stati definiti i criteri generali per la programmazione degli interventi anzidetti; Vista la propria delibera del 13 ottobre 1989, con la quale sono state determinate, le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel primo triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi per il 1988 ed in 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990; Viste le proprie deliberazioni del 19 dicembre 1989, punto 20, e 12 aprile 1990 relative ad alcuni progetti afferenti il programma pluriennale di investimenti di cui al predetto art. 20; Visto il programma nazionale straordinario di investimenti in sanita', predisposto dal Ministro della sanita' sulla base dei programmi elaborati dalle regioni e dalle province autonome, per il finanziamento degli interventi nel triennio 1989-1991 a valere sulle disponibilita' del triennio 1988-1990; Considerato che il programma prevede, in relazione agli investimenti da realizzare nel triennio 1989-1991, una ripartizione delle risorse, nell'ambito di ciascuna delle regioni e delle province autonome, sia per linee di intervento, sia piu' analiticamente per singole unita' sanitarie locali; Considerato che soltanto successivamente, in base alle indicazioni che verranno a scaturire dall'analisi dei progetti e dalla verifica della loro coerenza rispetto agli obiettivi di piano secondo i parametri ed i criteri definiti a livello centrale, sara' possibile addivenire ad una puntuale ripartizione delle risorse per singole USL, per cui appare opportuno procedere all'approvazione del piano limitatamente alla prevista ripartizione per linee di intervento; Considerata l'esigenza prioritaria di provvedere in via di urgenza a dotare le strutture dei servizi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria ed il rischio anestesiologico, anche in relazione al parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 19 giugno 1990; Udita la relazione del Ministro della sanita'; Delibera: 1. E' approvato il piano nazionale straordinario di investimenti nella sanita' per il triennio 1989-1991, per quanto concerne la ripartizione delle risorse, nell'ambito delle singole regioni e province autonome, come da allegata tabella 1. 2. A livello di singole USL, il piano e' approvato come indicazione di massima, con priorita' per il completamento delle opere in corso. Resta fermo che tutti i singoli progetti e programmi, come previsto dall'art. 20 della legge n. 67/88, devono essere approvati dal CIPE con le procedure del decreto ministeriale n. 321/89 richiamato in premessa. 3. Le regioni e province autonome, nello specificare a livello di USL le linee di intervento, daranno priorita' alla realizzazione degli interventi relativi all'emergenza sanitaria e al rischio anestesiologico, anche utilizzando, con vincolo di destinazione, parte delle risorse in conto capitale del Fondo sanitario nazionale. 4. I Ministeri della sanita' e del bilancio e della programmazione economica assicureranno la verifica tecnico-economica degli interventi, nel corso della realizzazione e successivamente al completamento. 5. Ai progetti richiamati al punto 20 della delibera CIPE 19 dicembre 1989, se ricompresi nei programmi regionali ex art. 20 della legge n. 67/88 e nei limiti delle esigenze finanziarie ivi evidenziate, sara' assicurato dal Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro del bilancio un rapido iter attuativo. 6. Nella realizzazione degli interventi le regioni e province autonome saranno responsabili della gestione unitaria degli stessi, assicurando il massimo livello di omogeneita' ed economicita'. Roma, 3 agosto 1990 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO