IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 20, comma 1, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n.
67,  che  ha  autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di
interventi   in   materia   di   ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio  sanitario pubblico e di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' del 29 agosto 1989, n.
321,  con  il  quale, a norma del citato art. 20, comma 2, sono stati
definiti  i  criteri  generali per la programmazione degli interventi
anzidetti;
  Vista  la  propria  delibera del 13 ottobre 1989, con la quale sono
state  determinate,  le  quote  di mutuo che le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano possono contrarre nel primo triennio
1988-1990,  nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo
stesso  art.  20,  comma 5, in 3.000 miliardi per il 1988 ed in 3.500
miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
  Viste le proprie deliberazioni del 19 dicembre 1989, punto 20, e 12
aprile  1990  relative  ad  alcuni  progetti  afferenti  il programma
pluriennale di investimenti di cui al predetto art. 20;
  Visto  il  programma  nazionale  straordinario  di  investimenti in
sanita',  predisposto  dal  Ministro  della  sanita'  sulla  base dei
programmi  elaborati  dalle regioni e dalle province autonome, per il
finanziamento  degli interventi nel triennio 1989-1991 a valere sulle
disponibilita' del triennio 1988-1990;
  Considerato   che   il   programma   prevede,   in  relazione  agli
investimenti  da  realizzare nel triennio 1989-1991, una ripartizione
delle risorse, nell'ambito di ciascuna delle regioni e delle province
autonome,  sia  per  linee di intervento, sia piu' analiticamente per
singole unita' sanitarie locali;
  Considerato  che soltanto successivamente, in base alle indicazioni
che  verranno  a scaturire dall'analisi dei progetti e dalla verifica
della  loro  coerenza  rispetto  agli  obiettivi  di  piano secondo i
parametri  ed  i criteri definiti a livello centrale, sara' possibile
addivenire  ad  una  puntuale  ripartizione delle risorse per singole
USL,  per  cui  appare opportuno procedere all'approvazione del piano
limitatamente alla prevista ripartizione per linee di intervento;
  Considerata  l'esigenza prioritaria di provvedere in via di urgenza
a   dotare   le   strutture  dei  servizi  necessari  a  fronteggiare
l'emergenza   sanitaria  ed  il  rischio  anestesiologico,  anche  in
relazione  al  parere  espresso  dalla Conferenza Stato-regioni nella
seduta del 19 giugno 1990;
  Udita la relazione del Ministro della sanita';
                              Delibera:
  1.  E'  approvato  il piano nazionale straordinario di investimenti
nella  sanita'  per  il  triennio  1989-1991,  per quanto concerne la
ripartizione  delle  risorse,  nell'ambito  delle  singole  regioni e
province autonome, come da allegata tabella 1.
  2. A livello di singole USL, il piano e' approvato come indicazione
di  massima, con priorita' per il completamento delle opere in corso.
Resta  fermo  che tutti i singoli progetti e programmi, come previsto
dall'art.  20  della legge n. 67/88, devono essere approvati dal CIPE
con  le  procedure  del  decreto ministeriale n. 321/89 richiamato in
premessa.
  3.  Le  regioni e province autonome, nello specificare a livello di
USL  le  linee  di  intervento,  daranno priorita' alla realizzazione
degli  interventi  relativi  all'emergenza  sanitaria  e  al  rischio
anestesiologico,  anche  utilizzando,  con  vincolo  di destinazione,
parte delle risorse in conto capitale del Fondo sanitario nazionale.
  4.  I Ministeri della sanita' e del bilancio e della programmazione
economica   assicureranno   la   verifica   tecnico-economica   degli
interventi,  nel  corso  della  realizzazione  e  successivamente  al
completamento.
  5.  Ai  progetti  richiamati  al  punto  20  della delibera CIPE 19
dicembre 1989, se ricompresi nei programmi regionali ex art. 20 della
legge   n.   67/88  e  nei  limiti  delle  esigenze  finanziarie  ivi
evidenziate, sara' assicurato dal Ministro della sanita' d'intesa con
il Ministro del bilancio un rapido iter attuativo.
  6.  Nella  realizzazione  degli  interventi  le  regioni e province
autonome  saranno  responsabili della gestione unitaria degli stessi,
assicurando il massimo livello di omogeneita' ed economicita'.
   Roma, 3 agosto 1990
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO