Art. 2. Trasferimenti attraverso non residenti 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonche' i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5. 1- bis. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
(a) Per il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 si veda la nota (a) all'art. 1.