Art. 2.
                Trasferimenti attraverso non residenti
  1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonche' i soggetti
indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (a), residenti in Italia, che  effettuano  trasferimenti
da  o  verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso
non  residenti,  senza  il  tramite   degli   intermediari   di   cui
all'articolo 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella
dichiarazione annuale  dei  redditi  quando  risultano  superati  gli
importi  indicati  nel  comma  5  dell'articolo 4, ovvero nel comma 2
dell'articolo 5.
  1-  bis. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione
dei redditi, i  dati  devono  essere  indicati  su  apposito  modulo,
conforme  a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze,
da presentare entro gli stessi termini previsti per la  presentazione
della dichiarazione dei redditi.
 
             (a)  Per  il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 si
          veda la nota (a) all'art. 1.