Art. 3.
               Importazione ed esportazione al seguito
                 di denaro, titoli e valori mobiliari
  1. L'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico
postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire  o  in
valute estere, nonche' di titoli al portatore denominati in lire o in
valute estere, non possono essere effettuate per importo superiore  a
lire  20  milioni; per gli altri titoli o valori mobiliari di importo
superiore a lire 20 milioni i residenti  devono  farne  dichiarazione
depositando in dogana uno specifico avviso.
  2.  L'importazione al seguito da parte di non residenti di denaro o
titoli al portatore per importi superiori  a  lire  20  milioni  puo'
essere  effettuata  a  condizione che l'importo eccedente tale limite
sia dichiarato depositando in dogana uno specifico avviso  e  risulti
da attestazione rilasciata dalla dogana all'atto dell'importazione in
Italia; l'esportazione al seguito di denaro o titoli al portatore per
importi superiori a lire 20 milioni puo' essere effettuata nei limiti
degli importi risultanti dalla predetta attestazione.  L'esportazione
al  seguito per importi superiori a lire 20 milioni di altri titoli o
valori mobiliari da parte di non  residenti  deve  essere  dichiarata
depositando in dogana uno specifico avviso.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 non si applicano a
trasferimenti nei quali intervengono, come  mittenti  o  destinatari,
intermediari abilitati ai sensi del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.  148  (a)  ,  anche
quando  detti trasferimenti sono effettuati per il tramite di vettori
specializzati (( nonche' ai trasferimenti  attuati  per  le  esigenze
gestionali  di  navi e aeromobili; )) anche in tali casi, tuttavia, i
trasferimenti devono essere  dichiarati  depositando  in  dogana  uno
specifico avviso.
  4.  Con decreti del Ministro delle finanze possono essere approvati
i modelli dell'avviso previsto dai commi 1, 2 e 3.
 
             (a)  Per  l'argomento  del  D.P.R.  n.  148/1988 si veda
          l'art. 1 del presente decreto-legge.