Art. 3. Importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari 1. L'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire o in valute estere, nonche' di titoli al portatore denominati in lire o in valute estere, non possono essere effettuate per importo superiore a lire 20 milioni; per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni i residenti devono farne dichiarazione depositando in dogana uno specifico avviso. 2. L'importazione al seguito da parte di non residenti di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni puo' essere effettuata a condizione che l'importo eccedente tale limite sia dichiarato depositando in dogana uno specifico avviso e risulti da attestazione rilasciata dalla dogana all'atto dell'importazione in Italia; l'esportazione al seguito di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni puo' essere effettuata nei limiti degli importi risultanti dalla predetta attestazione. L'esportazione al seguito per importi superiori a lire 20 milioni di altri titoli o valori mobiliari da parte di non residenti deve essere dichiarata depositando in dogana uno specifico avviso. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a trasferimenti nei quali intervengono, come mittenti o destinatari, intermediari abilitati ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (a) , anche quando detti trasferimenti sono effettuati per il tramite di vettori specializzati (( nonche' ai trasferimenti attuati per le esigenze gestionali di navi e aeromobili; )) anche in tali casi, tuttavia, i trasferimenti devono essere dichiarati depositando in dogana uno specifico avviso. 4. Con decreti del Ministro delle finanze possono essere approvati i modelli dell'avviso previsto dai commi 1, 2 e 3.
(a) Per l'argomento del D.P.R. n. 148/1988 si veda l'art. 1 del presente decreto-legge.