Art. 4. Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attivita' 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonche' i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), residenti in Italia, che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero, ovvero attivita' estere di natura finanziaria, devono indicarli nella relativa dichiarazione dei redditi. 2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi' indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attivita' estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attivita' finanziarie della specie. 3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti dai commi 1 e 2 non riguardano gli investimenti all'estero e le attivita' estere di natura finanziaria produttivi di redditi di capitale esenti dalle imposte sui redditi ovvero soggetti alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (b), e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' alle ritenute di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 (c). Gli obblighi medesimi non riguardano altresi' le quote dei fondi esteri gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai quali si applica, fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione delle direttive comunitarie n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, l'articolo 11- bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 (c) . 5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attivita' al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire. 6. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attivita' estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento tributario o valutario, si considerano effettuati, anche agli effetti fiscali, nell'anno 1990.
(a) Per il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 si veda la nota (a) all'art. 1. (b) Si trascrive il testo dell'art. 26, primo, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato da ultimo con la legge n. 67/1988 (il primo e secondo comma sono riprodotti per opportuna conoscenza stante il rinvio contenuto nel terzo comma): "Art. 26 (Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale). - Le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del trenta per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito ne' gli interessi corrisposti da aziende e istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani. Se gli interessi, premi e altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato la ritenuta deve essere operata dal soggetto residente incaricato del pagamento con l'aliquota del trenta per cento sui redditi di cui al primo comma e con l'aliquota del (( trenta per cento )) su quelli di cui al secondo comma. ( Omissis )". Si trascrive, altresi', per conoscere la portata delle modifiche subite dalle aliquote indicate nell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973, il testo dell'art. 7, commi 8, 9, 10 e 11, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988: "Art. 7. - ( Omissis ). 8. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' elevata al 30 per cento, salvo quanto disposto dal successivo comma 10. 9. E' altresi' elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma 8 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonche' sui depositi a risparmio postale. Il presente comma non si applica ai depositi estinti prima della scadenza del vincolo. 11. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 533, e 13 gennaio 1988, n. 3, nei confronti dei certificati di deposito e dei depositi estinti nel periodo di vigenza dei predetti decreti-legge. ( Omissis )". Si trascrive il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 3, della legge n. 41/1986 (legge finanziaria 1986) (il primo, secondo e terzo comma sono riprodotti per opportuna conoscenza stante il rinvio contenuto nell'ultimo comma): "Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni e dalle societa' anche cooperative a responsabilita' limitata, comprese quelle di mutua assicurazione, sono soggetti a una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci, con obbligo di rivalsa. Per gli utili spettanti alle societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, l'ammontare della ritenuta e' detratto dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci nella proporzione stabilita dallo stesso art. 5. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione della societa', i singoli soci, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alla societa' l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti quale risulta dall'ultimo bilancio della societa', salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi. Nei casi di distribuzione di azioni o quote gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote si considera utile distribuito l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi imputato a capitale. Non si computano a tal fine le riserve e i fondi indicati nell'art. 45 del decreto indicato nel precedente comma. La ritenuta e' operata nella misura del 32,4 per cento a titolo d'imposta sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, a societa' o enti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, esenti da tale imposta e a societa' o enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo. I soggetti residenti all'estero hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Le ritenute previste dai precedenti commi si applicano anche sugli utili di cui all'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso". - Si trascrive per opportuna conoscenza anche il testo dell'art. 11 della legge n. 1745/1962, come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 22/1967, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 209/1967, citato nel surriportato art. 27, ultimo comma: (( "Art. 11. - La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto )) (( di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui )) (( titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, depositati ai )) (( sensi del terzo comma dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno )) (( 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 )) (( luglio 1956, n. 786, devono operare la ritenuta del cinque e )) (( del trenta per cento prevista dagli articoli 1 e 10. )) L'importo delle ritenute deve essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro il 20 gennaio e il 20 luglio successivo al semestre in cui sono state operate. Entro il 15 febbraio di ciascun anno devono essere comunicati al Ministero delle finanze, con apposito elenco sottoscritto dal rappresentante legale o dal dirigente preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare precedente per ciascun avente diritto delle ritenute operate e versate. L'elenco deve contenere, relativamente a ciascun nominativo, gli elementi indicati dall'articolo 5, primo comma, e deve essere corredato con le attestazioni della Sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti. (( Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 2 e )) (( quelle degli articoli 3 e 10". )) (c) Si trascrive il testo degli articoli 8 e 11- bis del D.L. n. 512/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 649/1983 (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 332 del 3 dicembre 1983), recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale: "Art. 8. - Per i titoli e i certificati di cui all'articolo 5 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati; essi devono anche provvedere al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5. Nell'ipotesi di titoli o certificati ad emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nell'articolo 6 e provvedere agli adempimenti stabiliti nell'articolo 7 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate". "Art. 11- bis. - 1. I fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ne' all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ne' all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di investimento sono a titolo d'imposta. 2. Sulla parte del fondo, proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, calcolata come media tra il patrimonio netto all'inizio e alla fine di ciascun esercizio, il soggetto incaricato del collocamento preleva un ammontare pari allo 0,50 per cento, da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, a titolo d'imposta sostitutiva. I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne le partecipazioni assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. 3. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato deve provvedere a presentare annualmente entro il termine previsto nel comma precedente la dichiarazione relativa all'ammontare indicato nel comma stesso e deve provvedere altresi' agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate". Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 512/1983, citato nel surriportato art. 8, si veda la nota (b) all'art. 8. Il D.L. n. 476/1956, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 786/1956, citato nel surriportato art. 11- bis, e' abrogato e le relative disposizioni sono sostituite da quelle contenute nel D.P.R. n. 148/1988 recante: "Approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria".