Art. 4.
      Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attivita'
  1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonche' i soggetti
indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (a), residenti in Italia, che  al  termine  del  periodo
d'imposta  detengono investimenti all'estero, ovvero attivita' estere
di natura finanziaria, devono indicarli nella relativa  dichiarazione
dei redditi.
  2.  Nella  dichiarazione  dei redditi deve essere altresi' indicato
l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che  nel  corso
dell'anno   hanno   interessato  gli  investimenti  all'estero  e  le
attivita' estere di natura finanziaria. Tale obbligo  sussiste  anche
nel  caso  in  cui  al  termine del periodo di imposta i soggetti non
detengono investimenti e attivita' finanziarie della specie.
  3.  In  caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei
redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a
modello   approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da
presentare entro gli stessi termini  previsti  per  la  presentazione
della dichiarazione dei redditi.
  4.  Gli  obblighi  di  indicazione  nella dichiarazione dei redditi
previsti dai commi 1 e 2 non riguardano gli investimenti all'estero e
le  attivita'  estere  di natura finanziaria produttivi di redditi di
capitale esenti  dalle  imposte  sui  redditi  ovvero  soggetti  alle
ritenute  alla  fonte  di  cui  agli  articoli 26, terzo comma, e 27,
ultimo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
settembre   1973,   n.   600   (b),  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  nonche'  alle  ritenute  di  cui  all'articolo  8  del
decreto-legge   30   settembre   1983,   n.   512,   convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  25  novembre  1983,  n.  649  (c).   Gli
obblighi  medesimi  non riguardano altresi' le quote dei fondi esteri
gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai quali
si  applica,  fino  alla  data  di  entrata  in vigore delle norme di
attuazione delle direttive comunitarie n.  85/611/CEE e n. 88/220/CEE
in   materia  di  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
mobiliari, l'articolo 11- bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512,  convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.
649 (c) .
  5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste
se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attivita' al termine
del  periodo  d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti
effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di
lire.
  6.  Ai  fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con
decreto del Ministro delle finanze, il  controvalore  in  lire  degli
importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale
che l'Ufficio italiano dei cambi determinera' con riferimento ai dati
di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma.
  7.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano a partire
dalla prima dichiarazione dei redditi da  presentare  successivamente
al  31  dicembre  1990;  gli  investimenti  all'estero e le attivita'
estere di natura finanziaria oggetto di  tale  dichiarazione,  per  i
quali   non   siano   stati  compiuti  atti,  anche  preliminari,  di
accertamento tributario o valutario, si considerano effettuati, anche
agli effetti fiscali, nell'anno 1990.
 
             (a)  Per  il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 si
          veda la nota (a) all'art. 1.
             (b) Si trascrive il testo dell'art. 26, primo, secondo e
          terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in
          materia  di  accertamento  delle imposte sui redditi), come
          modificato da ultimo con la legge n. 67/1988  (il  primo  e
          secondo  comma  sono  riprodotti  per  opportuna conoscenza
          stante il rinvio contenuto nel terzo comma):
             "Art.  26  (Ritenute  sugli  interessi  e sui redditi di
          capitale).  - Le societa'  e  gli  enti  che  hanno  emesso
          obbligazioni  e titoli similari devono operare una ritenuta
          del  12,50  per  cento,  con  obbligo  di  rivalsa,   sugli
          interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori.
          La ritenuta non deve essere operata sugli interessi,  premi
          ed  altri  frutti  delle obbligazioni e dei titoli similari
          esenti da imposte sul reddito  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
             L'amministrazione  postale  e  le aziende ed istituti di
          credito devono operare una ritenuta del trenta  per  cento,
          con  obbligo  di  rivalsa,  sugli interessi, premi ed altri
          frutti corrisposti ai depositanti ed  ai  correntisti.  Non
          sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla
          Banca d'Italia  sui  depositi  e  conti  delle  aziende  ed
          istituti  di  credito  ne'  gli  interessi  corrisposti  da
          aziende  e  istituti  di  credito  italiani  o  da  filiali
          italiane   di  aziende  e  istituti  di  credito  con  sede
          all'estero, esclusi quelli pagati a stabili  organizzazioni
          nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e
          istituti di credito italiani.
             Se  gli  interessi,  premi  e  altri  frutti  di  cui ai
          precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti  nel
          territorio  dello Stato la ritenuta deve essere operata dal
          soggetto residente incaricato del pagamento con  l'aliquota
          del  trenta  per  cento sui redditi di cui al primo comma e
          con l'aliquota del (( trenta per cento )) su quelli di  cui
          al secondo comma.
              ( Omissis )".
             Si  trascrive,  altresi', per conoscere la portata delle
          modifiche subite dalle aliquote indicate nell'art.  26  del
          D.P.R.  n. 600/1973, il testo dell'art. 7, commi 8, 9, 10 e
          11, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988:
             "Art. 7. - ( Omissis ).
             8.  Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi
          da capitale e comunque non oltre tre anni  dall'entrata  in
          vigore  della  presente legge, la ritenuta sugli interessi,
          premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari
          e  postali  di  cui  al  secondo comma dell'articolo 26 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600, e successive modificazioni, maturati dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, e'  elevata  al  30
          per cento, salvo quanto disposto dal successivo comma 10.
             9.  E'  altresi'  elevata  al  30  per cento la ritenuta
          operata, ai sensi del  terzo  comma  dell'articolo  26  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600, e successive modificazioni, da  soggetti  residenti
          nel  territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli
          interessi, premi ed  altri  frutti  indicati  nel  comma  8
          dovuti  da  soggetti  non  residenti.  La  disposizione  si
          applica alle ritenute operate successivamente alla data  di
          entrata in vigore della presente legge.
             10.  Resta  ferma  al  25  per  cento  la ritenuta sugli
          interessi,  premi  ed  altri  frutti  sui  certificati   di
          deposito  e  sui depositi nominativi raccolti dalle aziende
          di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonche'  sui
          depositi  a  risparmio  postale.  Il  presente comma non si
          applica  ai  depositi  estinti  prima  della  scadenza  del
          vincolo.
             11.   Sono   fatti   salvi   gli  effetti  prodotti  dai
          decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 533, e 13 gennaio  1988,
          n.  3,  nei  confronti  dei  certificati  di deposito e dei
          depositi  estinti  nel  periodo  di  vigenza  dei  predetti
          decreti-legge.
              ( Omissis )".
             Si  trascrive  il  testo  dell'art.  27  del  D.P.R.  n.
          600/1973, come modificato da ultimo dall'art. 3,  comma  3,
          della  legge n. 41/1986 (legge finanziaria 1986) (il primo,
          secondo  e  terzo  comma  sono  riprodotti  per   opportuna
          conoscenza stante il rinvio contenuto nell'ultimo comma):
             "Art.  27  (Ritenuta  sui  dividendi).  -  Gli  utili in
          qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti
          dalle  societa'  per  azioni  e in accomandita per azioni e
          dalle  societa'   anche   cooperative   a   responsabilita'
          limitata,  comprese  quelle  di  mutua  assicurazione, sono
          soggetti a una ritenuta del dieci per  cento  a  titolo  di
          acconto  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e
          dell'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche  dovute
          dai  soci,  con obbligo di rivalsa. Per gli utili spettanti
          alle societa'  e  associazioni  indicate  nell'art.  5  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 597, l'ammontare della ritenuta e' detratto dall'imposta
          sul  reddito  delle  persone  fisiche  o  sul reddito delle
          persone  giuridiche  dovute  dai  soci  nella   proporzione
          stabilita dallo stesso art. 5.
             In  caso  di  distribuzione di utili in natura, anche in
          sede di liquidazione della societa', i  singoli  soci,  per
          conseguirne  il  pagamento,  sono  tenuti  a  versare  alla
          societa'  l'importo  corrispondente   all'ammontare   della
          ritenuta,  determinato  in  relazione al valore dei beni ad
          essi attribuiti quale risulta  dall'ultimo  bilancio  della
          societa',  salvo  l'accertamento  dell'effettivo  valore ai
          fini dell'applicazione dei singoli  tributi.  Nei  casi  di
          distribuzione  di  azioni  o  quote  gratuite  e di aumento
          gratuito del  valore  nominale  delle  azioni  o  quote  si
          considera  utile  distribuito l'ammontare complessivo delle
          riserve e degli altri fondi imputato  a  capitale.  Non  si
          computano  a  tal  fine  le  riserve  e  i  fondi  indicati
          nell'art. 45 del decreto indicato nel precedente comma.
             La ritenuta e' operata nella misura del 32,4 per cento a
          titolo d'imposta sugli utili spettanti  a  persone  fisiche
          non residenti nel territorio dello Stato, a societa' o enti
          di  cui  all'art.  2  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  598,  esenti  da tale
          imposta e a societa' o enti di cui alla  lettera  d)  dello
          stesso  articolo.  I  soggetti  residenti  all'estero hanno
          diritto al rimborso, fino a concorrenza dei due terzi della
          ritenuta,   dell'imposta  che  dimostrino  di  aver  pagato
          all'estero in via definitiva sugli  stessi  utili  mediante
          certificazione  del  competente ufficio fiscale dello Stato
          estero.
             Le  ritenute  previste dai precedenti commi si applicano
          anche sugli  utili  di  cui  all'art.  11  della  legge  29
          dicembre  1962,  n. 1745, e successive modificazioni, ferme
          restando le altre disposizioni dell'articolo stesso".
             -  Si  trascrive per opportuna conoscenza anche il testo
          dell'art.  11 della legge  n.  1745/1962,  come  modificato
          dall'art.   8   del   D.L.   n.  22/1967,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  n.   209/1967,   citato   nel
          surriportato art. 27, ultimo comma:
(( "Art. 11. - La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto ))
(( di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui     ))
(( titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, depositati ai     ))
(( sensi del terzo comma dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno    ))
(( 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25     ))
(( luglio 1956, n. 786, devono operare la ritenuta del cinque e    ))
(( del trenta per cento prevista dagli articoli 1 e 10.            ))
             L'importo   delle  ritenute  deve  essere  versato  alla
          competente Sezione di tesoreria  provinciale  entro  il  20
          gennaio  e  il 20 luglio successivo al semestre in cui sono
          state operate.
             Entro  il  15  febbraio  di  ciascun  anno devono essere
          comunicati al Ministero delle finanze, con apposito  elenco
          sottoscritto  dal  rappresentante  legale  o  dal dirigente
          preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare
          precedente   per  ciascun  avente  diritto  delle  ritenute
          operate e versate. L'elenco deve contenere, relativamente a
          ciascun  nominativo, gli elementi indicati dall'articolo 5,
          primo comma, e deve essere corredato  con  le  attestazioni
          della   Sezione  di  tesoreria  provinciale  comprovanti  i
          versamenti eseguiti.
(( Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 2 e  ))
(( quelle degli articoli 3 e 10".                                  ))
             (c) Si trascrive il testo degli articoli 8 e 11- bis del
          D.L. n.  512/1983,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge   n.   649/1983   (testo  coordinato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 332 del 3 dicembre 1983), recante disposizioni
          relative  ad  alcune  ritenute alla fonte sugli interessi e
          altri proventi di capitale:
             "Art.  8.  -  Per  i  titoli  e  i  certificati  di  cui
          all'articolo  5  emessi  da  soggetti  non  residenti   nel
          territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la
          ritenuta  deve  essere  operata  dai   soggetti   residenti
          incaricati  del  pagamento  dei  proventi, del riacquisto o
          della negoziazione dei titoli o  certificati;  essi  devono
          anche  provvedere  al  versamento  delle ritenute operate e
          alla  presentazione  della  dichiarazione  indicata   nello
          stesso articolo 5.  Nell'ipotesi di titoli o certificati ad
          emissione   continuativa   o   comunque   senza    scadenza
          predeterminata  gli  stessi  soggetti  devono  eseguire  il
          versamento annuale previsto nell'articolo  6  e  provvedere
          agli  adempimenti stabiliti nell'articolo 7 con riferimento
          al valore complessivo dei titoli collocati  nel  territorio
          dello Stato e alle operazioni ivi effettuate".
             "Art.   11-   bis.   -  1.  I  fondi  comuni  esteri  di
          investimento mobiliare aperti autorizzati  al  collocamento
          nel  territorio  dello  Stato  ai sensi del decreto-legge 6
          giugno 1956, n. 476, convertito, con  modificazioni,  nella
          legge  25  luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni,
          non sono soggetti all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche   ne'   all'imposta   sul   reddito  delle  persone
          giuridiche, ne' all'imposta locale sui redditi. Le ritenute
          operate  sui  redditi  di  capitale  percepiti dai fondi di
          investimento sono a titolo d'imposta.
             2.    Sulla    parte    del   fondo,   proporzionalmente
          corrispondente ai titoli  collocati  nel  territorio  dello
          Stato,   calcolata  come  media  tra  il  patrimonio  netto
          all'inizio e alla fine di ciascun  esercizio,  il  soggetto
          incaricato  del collocamento preleva un ammontare pari allo
          0,50 per  cento,  da  versare  alle  sezioni  di  tesoreria
          provinciale  dello Stato entro trenta giorni dalla chiusura
          dell'esercizio, a titolo d'imposta sostitutiva. I  proventi
          delle  partecipazioni  ai  fondi,  tranne le partecipazioni
          assunte  nell'esercizio  delle  imprese  commerciali,   non
          concorrono    a   formare   il   reddito   imponibile   dei
          partecipanti.
             3.   Il   soggetto   incaricato   del  collocamento  nel
          territorio  dello  Stato  deve  provvedere   a   presentare
          annualmente  entro il termine previsto nel comma precedente
          la dichiarazione relativa all'ammontare indicato nel  comma
          stesso   e   deve   provvedere  altresi'  agli  adempimenti
          stabiliti dagli articoli 7 e 9 con  riferimento  al  valore
          complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato
          ed alle operazioni ivi effettuate".
             Per  il  testo  dell'art. 5 del D.L. n. 512/1983, citato
          nel surriportato art. 8, si veda la nota (b) all'art. 8.
             Il  D.L.  n.  476/1956,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge n.  786/1956, citato nel surriportato art.  11-
          bis, e' abrogato e le relative disposizioni sono sostituite
          da  quelle  contenute  nel  D.P.R.   n.  148/1988  recante:
          "Approvazione  del  testo  unico  delle  norme  di legge in
          materia valutaria".