Art. 6.
                        Tassazione presuntiva
  1. (( Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, )) le somme in
denaro, titoli o valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero,
senza  che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono,
salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al  tasso  ufficiale
medio  di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta, a
meno che nella dichiarazione non venga specificato che si  tratta  di
redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta.
(( La  prova  contraria  puo'  essere  data  dal  contribuente  entro
sessanta    giorni   dal   ricevimento   della   espressa   richiesta
notificatagli dall'ufficio delle imposte. ))