Art. 8.
        Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero
  1.  I redditi di capitale di fonte estera percepiti da soggetti nei
cui confronti in Italia si applica, sui redditi della stessa  natura,
la  ritenuta  a  titolo  di  imposta,  sono assoggettati a tassazione
separata con la stessa aliquota prevista  a  titolo  di  ritenuta  di
imposta.   Il   contribuente  ha  facolta'  di  non  avvalersi  della
tassazione separata ed in tal caso compete il credito di imposta  per
i redditi prodotti all'estero.
  2. Ai titoli esteri, ivi compresi quelli obbligazionari e similari,
depositati presso i soggetti di cui all'articolo 1, con l'incarico di
amministrarli  ((  o  di  incassare  )) in Italia i relativi redditi,
continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  agli  articoli  26,
terzo  comma,  e  27,  ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (a) , e successive modificazioni
ed integrazioni.
  3.   Per   i  titoli  e  certificati  di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge  30   settembre   1983,   n.   512,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  25 novembre 1983, n. 649 (b), emessi da
soggetti non residenti nel territorio dello  Stato  e  collocati  nel
territorio  stesso,  continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 8 (c) del medesimo decreto-legge.
(( 3- bis. I proventi derivanti da quote di fondi comuni di        ))
(( investimento mobiliare, diversi da quelli disciplinati dalla    ))
(( legge 23 marzo 1983, n. 77 (d), e dai fondi esteri gia'         ))
(( autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato di cui   ))
(( all'articolo 11- bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.    ))
(( 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre     ))
(( 1983, n. 649 (e), collocate all'estero sono assoggettati a      ))
(( tassazione separata ai sensi del comma 1 con l'aliquota del     ))
(( 12,5 per cento. Tale disposizione si applica, oltre che agli    ))
(( eventuali utili e proventi corrisposti in costanza della        ))
(( partecipazione al fondo, anche alle plusvalenze derivanti dalla ))
(( cessione della quota di partecipazione.                         ))
 
             (a)  Per  il testo degli articoli 26, terzo comma, e 27,
          ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973 si veda  la  nota  (b)
          all'art. 4.
             (b)  Il  testo  vigente dell'art. 5 del D.L. n. 512/1983
          (per l'argomento del decreto e per il testo coordinato  con
          la  legge di conversione si veda la nota (c) all'art. 4) e'
          il seguente:
             "Art.  5.  -  1.  I  soggetti indicati nell'articolo 23,
          primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.   600, e successive modificazioni, che
          hanno emesso titoli o certificati  in  serie  o  di  massa,
          diversi  dalle  azioni e obbligazioni, o titoli similari, e
          dai  certificati  di  partecipazione  a  fondi  comuni   di
          investimento  mobiliare, devono operare una ritenuta del 18
          per cento, a titolo di imposta e con l'obbligo di  rivalsa,
          sui  proventi  di  ogni genere, corrisposti ai possessori a
          partire dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  compresa  la  differenza tra la somma pagata agli
          stessi possessori, o il valore  dei  beni  loro  attribuiti
          alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono
          corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti  la
          ritenuta  e'  operata  da  essi.  La  ritenuta  deve essere
          operata anche quando gli emittenti o i soggetti  incaricati
          riacquistano  dai  possessori  i  titoli o certificati o li
          negoziano per loro conto, corrispondendone  il  prezzo;  in
          tal  caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di
          successiva  negoziazione  dei  titoli  o   certificati   e'
          determinata al netto di quella gia' operata.
             2.  I  soggetti  che  corrispondono  i  proventi  devono
          versare le ritenute alla competente  sezione  di  tesoreria
          provinciale  dello  Stato entro i primi quindici giorni del
          mese successivo a quello in  cui  le  ritenute  sono  state
          operate  e  devono  presentare  ((  annualmente entro il 31
          marzo )) la dichiarazione di cui al primo e al quinto comma
          dell'articolo 7 del predetto decreto n. 600".
             Si  trascrive  per  opportuna  conoscenza anche il testo
          degli articoli 7, primo e quinto comma, e 23, primo  comma,
          del D.P.R. n.  600/1973, citati nel surriportato art. 5:
             "Art.  7  (Dichiarazione  dei  sostituti d'imposta). - I
          soggetti indicati nel titolo III del presente decreto,  che
          corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte
          secondo  le  disposizioni  dello  stesso   titolo,   devono
          presentare  annualmente  apposita  dichiarazione, unica per
          tutti i percipienti.
              ( Omissis ).
             Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre
          commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati a  ritenuta  a
          titolo  d'imposta  ai  sensi dell'ultimo comma dello stesso
          articolo, nonche' per i premi e le vincite di cui  all'art.
          30  devono essere dichiarati, senza indicazioni nominative,
          l'ammontare complessivo dei redditi maturati e quello delle
          relative  ritenute,  distinti  a  seconda  della  causale e
          dell'aliquota applicata.
              ( Omissis )".
             "Art. 23 ( Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente  ).
          Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le
          societa' e associazioni indicate nell'art.  5  del  decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
          e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali  ai
          sensi  dell'art.  51 di detto decreto o imprese agricole, i
          quali corrispondono compensi e altre somme di cui  all'art.
          46   dello   stesso   decreto  per  prestazioni  di  lavoro
          dipendente,  devono  operare  all'atto  del  pagamento  una
          ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche dovuta  dai  percepienti,  con  obbligo  di
          rivalsa.
             ( Omissis )".
             I  richiami  contenuti  nell'art.  23  si  riferiscono a
          disposizioni  abrogate  dal  D.P.R.  n.  917/1986,  recante
          approvazione  del  testo unico delle imposte sui redditi, e
          pertanto  ora  occorre  aver  riguardo  ai   corrispondenti
          articoli del menzionato testo unico.
             (c)  Per  il  testo  dell'art. 8 del D.L. n. 512/1983 si
          veda la nota (c) all'art. 4.
             (d)  La legge n. 77/1983 reca: "Istituzione e disciplina
          dei fondi comuni d'investimento mobiliare".
             (e)  Per il testo dell'art. 11- bis del D.L. n. 512/1983
          si veda la nota (c) all'art. 4.