Art. 5.
         Precauzioni per gli operatori addetti alle autopsie
  Gli operatori addetti alle autopsie, fermo restando quanto disposto
dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n.  803,
in  ordine  al  trasporto  delle salme, debbono indossare, durante le
procedure, maschere, occhiali, guanti e camici a tenuta d'acqua.
  Gli  strumenti  e  le  superfici  contaminate  durante le procedure
debbono  essere  decontaminati  con  un  disinfettante   chimico   di
riconosciuta efficacia sull'HIV.