Art. 2.
  I  singoli comuni, sulla scorta delle somme rese disponibili con il
precedente articolo, e delle priorita' definite ai  sensi  del  primo
comma  dell'art.  10 dell'ordinanza n. 1600/FPC, individuano, sentito
il  parere  della  regione  Emilia-Romagna,  le  domande  ammesse   a
finanziamento.