Art. 3. Resta confermato, quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 dell'ordinanza n. 1600/FPC. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 ottobre 1990 Il Ministro: LATTANZIO