Art. 3.
  Resta  confermato, quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12 e 13 dell'ordinanza n. 1600/FPC.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 1› ottobre 1990
                                               Il Ministro: LATTANZIO