Art. 6. 1. I prelievi d'acqua dal torrente Laccio, tramite le opere di cui all'art. 1, dovranno essere commisurati in misura da non costituire pregiudizio per le quantita' d'acqua prelevabili dal torrente Scrivia, di cui il Laccio e' affluente, e utilizzate dall'Acquedotto Nicolay S.p.a. per la citta' di Genova e da vari comuni della Val Scrivia, in quantita' non inferiore a quella prelevata per le attuali esigenze di distribuzione. 2. A tal uopo, la verifica delle reali disponibilita' del Laccio dovra' essere effettuata dal Servizio idrografico e mareografico nazionale entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.