Art. 6.
  1.  I prelievi d'acqua dal torrente Laccio, tramite le opere di cui
all'art. 1, dovranno essere commisurati in misura da  non  costituire
pregiudizio   per  le  quantita'  d'acqua  prelevabili  dal  torrente
Scrivia, di cui il Laccio e' affluente, e utilizzate  dall'Acquedotto
Nicolay  S.p.a.  per  la  citta' di Genova e da vari comuni della Val
Scrivia, in quantita' non inferiore a quella prelevata per le attuali
esigenze di distribuzione.
  2.  A  tal  uopo, la verifica delle reali disponibilita' del Laccio
dovra' essere effettuata  dal  Servizio  idrografico  e  mareografico
nazionale  entro  quindici  giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza.