Art. 2. 1. All'art. 8 del succitato decreto ministeriale 23 giugno 1981 sono aggiunti in fondo i seguenti commi: "La sperimentazione clinica in fase IV puo' essere effettuata esclusivamente presso ospedali ed istituti pubblici. Non puo' darsi corso alla sperimentazione qualora il Ministero della sanita', che deve essere informato almeno 30 giorni prima dell'inizio della stessa, abbia fatto conoscere il proprio motivato dissenso". "La sperimentazione al di fuori delle sedi indicate nel comma precedente e' ammessa soltanto su espressa richiesta dello stesso Ministero, in relazione ad esigenze di salute pubblica".