Art. 2.
  1.  All'art.  8  del  succitato decreto ministeriale 23 giugno 1981
sono aggiunti in fondo i seguenti commi:
  "La  sperimentazione  clinica  in  fase  IV  puo' essere effettuata
esclusivamente presso ospedali ed istituti pubblici. Non  puo'  darsi
corso  alla  sperimentazione  qualora il Ministero della sanita', che
deve essere  informato  almeno  30  giorni  prima  dell'inizio  della
stessa, abbia fatto conoscere il proprio motivato dissenso".
  "La  sperimentazione  al  di  fuori  delle  sedi indicate nel comma
precedente e' ammessa soltanto su  espressa  richiesta  dello  stesso
Ministero, in relazione ad esigenze di salute pubblica".