Art. 12.
  1.  Nei  confronti di chi esercita l'attivita' di estetista senza i
requisiti  professionali  di   cui   all'articolo   3   e'   inflitta
dall'autorita'  regionale  competente  la  sanzione amministrativa da
lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di  cui  alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2.  Nei  confronti  di  chi esercita l'attivita' di estetista senza
l'autorizzazione comunale e' inflitta, con le stesse procedure di cui
al  comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due
milioni.
 
          Nota all'art. 12:
             La  legge  n.  689/1981,  reca:  "Modifiche  al  sistema
          penale".