Art. 2.
   1.    L'estetista   che   intenda   esercitare   professionalmente
l'attivita'  in  modo  autonomo,  se in possesso dei requisiti di cui
agli  articoli  2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e' tenuto
ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane secondo le
modalita'  e con gli effetti previsti dalla medesima legge n. 443 del
1985.
 
          Nota all'art. 2:
             I  testi degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 443/1985
          (Legge-quadro per l'artigianato), sono i seguenti:
             "Art.  2.  (Imprenditore  artigiano).  - E' imprenditore
          artigiano     colui     che     esercita     personalmente,
          professionalmente  e  in  qualita'  di  titolare, l'impresa
          artigiana, assumendone la piena responsabilita'  con  tutti
          gli  oneri  ed  i  rischi  inerenti  alla  sua  direzione e
          gestione  e  svolgendo  in  misura  prevalente  il  proprio
          lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
             Sono  escluse  limitazioni  alla liberta' di accesso del
          singolo imprenditore all'attivita' artigiana e di esercizio
          della sua professione.
             Sono  fatte  salve  le  norme  previste dalle specifiche
          leggi statali.
             L'imprenditore  artigiano, nell'esercizio di particolari
          attivita' che  richiedono  una  peculiare  preparazione  ed
          implicano responsabilita' a tutela e garanzia degli utenti,
          deve essere il possesso dei requisiti tecnico-professionali
          previsti dalle leggi statali.
             "Art.   3  (Definizione  di  impresa  artigiana).  -  E'
          artigiana  l'impresa  che,   esercitata   dall'imprenditore
          artigiano  nei  limiti  dimensionali  di  cui alla presente
          legge,  abbia  per  scopo  prevalente  lo  svolgimento   di
          un'attivita'  di  produzione di beni, anche semilavorati, o
          di prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole  e
          le  attivita'  di  prestazione  di  servizi commerciali, di
          intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di
          queste  ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti
          e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali  e
          accessorie all'esercizio dell'impresa.
             E'   altresi'   artigiana   l'impresa  che,  nei  limiti
          dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi  di
          cui  al  precedente  comma,  e' costituita ed esercitata in
          forma di societa', anche cooperativa, escluse le societa' a
          responsabilita'  limitata  e  per  azioni ed in accomandita
          semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza  dei
          soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza
          lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo  e
          che  nell'impresa  il  lavoro abbia funzione preminente sul
          capitale.
             L'impresa  artigiana  puo'  svolgersi  in  luogo  fisso,
          presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei  soci  o
          in   appositi   locali   o  in  altra  sede  designata  dal
          committente oppure in forma ambulante o  di  posteggio.  In
          ogni caso, l'imprenditore artigiano puo' essere titolare di
          una sola impresa artigiana.
             "Art.  4  (Limiti  dimensionali).  - L'impresa artigiana
          puo' essere svolta anche  con  la  prestazione  d'opera  di
          personale       dipendente       diretto      personalmente
          dall'imprenditore artigiano o  dai  soci,  sempre  che  non
          superi i seguenti limiti:
               a)  per  l'impresa che non lavora in serie: un massimo
          di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in  numero
          non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti puo'
          essere elevato fino a ventidue a condizione che  le  unita'
          aggiuntive siano apprendisti;
               b)  per  l'impresa  che  lavora  in serie, purche' con
          lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove
          dipendenti,   compresi   gli   apprendisti  in  numero  non
          superiore a cinque; il numero massimo dei  dipendenti  puo'
          essere  elevato  fino  a  dodici a condizione che le unita'
          aggiuntive siano apprendisti;
               c)  per  l'impresa che svolge la propria attivita' nei
          settori  delle  lavorazioni  artistiche,   tradizionali   e
          dell'abbigliamento  su  misura:  un  massimo  di  trentadue
          dipendenti,  compresi  gli  apprendisti   in   numero   non
          superiore  a  sedici; il numero massimo dei dipendenti puo'
          essere elevato fino a quaranta a condizione che  le  unita'
          aggiuntive  siano  apprendisti. I settori delle lavorazioni
          artistiche e tradizionali e  dell'abbigliamento  su  misura
          saranno   individuati  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, sentite le regioni ed  il  Consiglio  nazionale
          dell'artigianato;
               d)  per  l'impresa  di  trasporto:  un massimo di otto
          dipendenti;
               e)  per le imprese di costruzioni edili: un massimo di
          dieci dipendenti, compresi gli apprendisti  in  numero  non
          superiore  a  cinque; il numero massimo dei dipendenti puo'
          essere elevato fino  a  quattordici  a  condizione  che  le
          unita' aggiuntive siano apprendisti.
             Ai  fini  del  calcolo  dei  limiti di cui al precedente
          comma:
              1)  non  sono  computati per un periodo di due anni gli
          apprendisti passati in qualifica ai sensi  della  legge  19
          gennaio  1955,  n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa
          impresa artigiana;
              2)  non  sono computati i lavoratori a domicilio di cui
          alla legge  18  dicembre  1973,  n.  877,  sempre  che  non
          superino  un  terzo dei dipendenti non apprendisti occupati
          presso l'impresa artigiana;
              3)   sono   computati  i  familiari  dell'imprenditore,
          ancorche'  partecipanti  all'impresa   familiare   di   cui
          all'art.  230-  bis del codice civile, che svolgano la loro
          attivita' di  lavoro  prevalentemente  e  professionalmente
          nell'ambito dell'impresa artigiana;
              4)  sono  computati, tranne uno, i soci che svolgono il
          prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
              5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici,
          psichici o sensoriali;
              6)   sono  computati  i  dipendenti  qualunque  sia  la
          mansione svolta".