Art. 3.
   1.   La  qualificazione  professionale  di  estetista  si  intende
conseguita,  dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il
superamento  di  un  apposito  esame  teorico-pratico preceduto dallo
svolgimento:
    a)  di un apposito corso regionale di qualificazione della durata
di  due  anni,  con  un  minimo di 900 ore annue; tale periodo dovra'
essere  seguito  da  un  corso di specializzazione della durata di un
anno  oppure  da  un  anno  di  inserimento  presso  una  impresa  di
estetista;
    b)  oppure  di  un  anno  di  attivita' lavorativa qualificata in
qualita'  di  dipendente,  a  tempo  pieno,  presso uno studio medico
specializzato  oppure  una  impresa  di  estetista,  successiva  allo
svolgimento  di  un  rapporto  di apprendistato presso una impresa di
estetista,  come  disciplinato  dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla
contrattazione  collettiva  di categoria, e seguita da appositi corsi
regionali,  di  almeno  300  ore,  di formazione teorica, integrativi
delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
    c)  oppure  di un periodo, non inferiore a tre anni, di attivita'
lavorativa  qualificata,  a  tempo pieno, in qualita' di dipendente o
collaboratore  familiare,  presso una impresa di estetista, accertata
attraverso  l'esibizione  del  libretto di lavoro o di documentazione
equipollente,  seguita  dai  corsi regionali di formazione teorica di
cui  alla  lettera  b).  Il periodo di attivita' di cui alla presente
lettera  c)  deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente
l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
  2.  I  corsi  e  l'esame  teorico-pratico  di  cui  al comma 1 sono
organizzati ai sensi dell'articolo 6.
 
          Nota all'art. 3:
             La  legge  n.  25/1955  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, reca: "Disciplina dell'apprendistato".