Art. 4. 
  1. Le imprese che svolgono l'attivita' di estetista possono  essere
esercitate  in  forma  individuale  o   di   societa',   nei   limiti
dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n.
443. 
  2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma  di  societa',
anche  cooperativa,  i  soci   ed   i   dipendenti   che   esercitano
professionalmente l'attivita' di estetista devono essere in  possesso
della qualificazione professionale di cui all'articolo 3. 
  3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla  legge  8  agosto
1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente
l'attivita' di estetista devono essere  comunque  in  possesso  della
qualificazione professionale di cui all'articolo 3. 
  4.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  di  estetista,  dovunque  tale
attivita' sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo
gratuito,   e'   subordinato   al   possesso   della   qualificazione
professionale di cui all'articolo 3. 
  5. L'attivita' di estetista puo' essere svolta presso il  domicilio
dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal  committente
in locali  che  rispondano  ai  requisiti  previsti  dal  regolamento
comunale di cui all'articolo 5. 
  6. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' in forma  ambulante
o di posteggio. 
 
          Nota all'art. 4:
             Per  la legge n. 443/1985, vedi precedente nota all'art.
          2.