Art. 6. 
  1. Le regioni predispongono in conformita'  ai  princi'pi  previsti
dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge,  sentite  le  organizzazioni
regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale,
i  programmi  per  lo  svolgimento  dei  corsi  di   formazione,   di
qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico  di
cui  all'articolo  3,  nonche'  dei  corsi  di  aggiornamento  e   di
riqualificazione professionale di cui all'articolo 8. 
  2.  A  tal  fine  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro   della   pubblica
istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  e
con il Ministro della sanita', entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni
e le organizzazioni  della  categoria  a  struttura  nazionale,  alla
definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei  corsi
e delle prove di esame. 
  3. Tra le  materie  fondamentali  di  insegnamento  tecnico-pratico
devono essere previste le seguenti: 
     a) cosmetologia; 
    b) nozioni di fisiologia e di anatomia; 
    c) nozioni di chimica e di dermatologia; 
    d) massaggio estetico del corpo; 
    e) estetica, trucco e visagismo; 
    f) apparecchi elettromeccanici; 
    g) nozioni di psicologia; 
    h) cultura generale ed etica professionale. 
  4.  Le  regioni  organizzano   l'esame   teorico-pratico   di   cui
all'articolo 3 prevedendo le relative sessioni dinanzi a  commissioni
nelle quali deve essere prevista la partecipazione di: 
     a) un componente designato dalla regione; 
    b)  un  esperto  designato  dall'amministrazione  periferica  del
Ministero della pubblica istruzione; 
    c)  un  esperto  designato  dall'amministrazione  periferica  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
    d) due esperti designati dalle organizzazioni  provinciali  delle
organizzazioni della categoria a struttura nazionale; 
    e) due  esperti  designati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori dipendenti piu' rappresentative a livello nazionale; 
    f) il presidente della commissione provinciale per  l'artigianato
o un suo delegato; 
    g) due docenti delle materie fondamentali di cui al comma 3. 
  5.  Le  regioni,  per   il   conseguimento   della   qualificazione
professionale  di  estetista,  hanno   facolta'   di   istituire   ed
autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3  anche
presso scuole private, previa approvazione delle  relative  norme  di
organizzazione e funzionamento ed esercitando la  relativa  vigilanza
tecnica ed amministrativa. 
  6. Le scuole professionali, gia'  autorizzate  e  riconosciute  dai
competenti organi dello Stato alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3  e  del
presente articolo. 
 
          Nota all'art. 6:
             La  legge n. 845/1978, reca: "Legge-quadro in materia di
          formazione professionale".