Art. 7.
  1.  Alle  imprese  artigiane esercenti l'attivita' di estetista che
vendano  o  comunque  cedano  alla  clientela   prodotti   cosmetici,
strettamente  inerenti  allo  svolgimento della propria attivita', al
solo  fine  della  continuita'  dei  trattamenti  in  corso,  non  si
applicano  le  disposizioni relative all'iscrizione al registro degli
esercenti il commercio e  all'autorizzazione  amministrativa  di  cui
alla legge 11 giugno 1971, n. 426.
  2.  Le  imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n.
426,  alla  vendita  di   prodotti   cosmetici   possono   esercitare
l'attivita'  di estetista a condizione che si adeguino al regolamento
comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento  di
tale attivita' siano in possesso del requisito professionale previsto
dall'articolo 3. Per  le  medesime  imprese  non  sussiste  l'obbligo
dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
 
          Nota all'art. 7:
             La legge n. 426/1971, reca: "Disciplina del commercio".