Art. 8.
  1.  La  qualificazione professionale di estetista e' conseguita dai
soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:
     a)  siano  titolari  di  imprese per lo svolgimento di attivita'
considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della  legge  14
febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23
dicembre 1970, n. 1142;
    b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di societa'
per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a);
    c)  oppure  siano  direttori  di azienda in imprese esercitate in
forma di societa' per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  alla
lettera a).
  2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei
soggetti di cui al comma 1 e' subordinato all'esercizio  personale  e
professionale per almeno due anni delle attivita' di cui alla lettera
a) del predetto comma 1.
  3.   La  qualificazione  professionale  di  estetista  e'  altresi'
conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonche'
dai  dipendenti  di  studi  medici  specializzati, che abbiano svolto
l'attivita' di cui alla lettera a)  del  predetto  comma  1,  per  un
periodo  non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data
di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in  base  ad
idonea documentazione.
  4.  Qualora la durata dei periodi di attivita' svolta sia inferiore
a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di  cui
ai   predetti   commi,  per  il  conseguimento  della  qualificazione
professionale di  estetista,  sono  tenuti  a  frequentare  un  corso
regionale  di  aggiornamento  professionale  al  termine del quale e'
rilasciato un apposito attestato di frequenza.
  5.   La  qualificazione  professionale  di  estetista  e'  altresi'
conseguita da coloro che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  risultino  in  possesso  di  attestati o diplomi di
estetista rilasciati a  seguito  di  frequenza  di  corsi  di  scuole
professionali  espressamente  autorizzati o riconosciuti dagli organi
dello Stato o delle regioni.
 6.  Gli  allievi  dei  corsi di formazione professionale che abbiano
conseguito l'attestato di qualifica  di  cui  all'articolo  14  della
legge   21  dicembre  1978,  n.  845,  conseguono  la  qualificazione
professionale  di  estetista  mediante  il   superamento   dell'esame
teorico-pratico  di  cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso
di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1  del  medesimo
articolo 3.
  7.  I  soggetti  che, alla data di entrata in vigore della presente
legge,  siano  in  possesso  di  qualifiche  parziali  relative  alle
attivita'  considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della
legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della
legge  23  dicembre  1970,  n.  1142,  e  che intendano conseguire la
qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a  frequentare
un corso regionale di riqualificazione professionale.
 
          Note all'art. 8:
             -   Il  testo  dell'art.  1,  della  legge  n.  161/1963
          (Disciplina dell'attivita'  di  barbiere,  parrucchiere  ed
          affini),   come  sostituito  dall'art.  1  della  legge  n.
          1142/1970, e' il seguente:
             "Art.  1.  -  I  comuni  sono  tenuti a disciplinare con
          apposito  regolamento  le   attivita'   di   barbiere,   di
          parrucchiere  per  uomo  e  donna  e  mestieri  affini  ivi
          compresi  tutti   gli   istituti   di   bellezza   comunque
          denominati,  dovunque  tali  attivita' siano esercitate, in
          luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
             Tutte  le  imprese che esercitano le suddette attivita',
          siano esse individuali o in forma societaria di  persone  o
          di  capitali,  sono  soggette  alla disciplina del suddetto
          regolamento, il quale deve  conformarsi  alle  norme  degli
          articoli successivi.
             Le  medesime  attivita'  non  possono svolgersi in forma
          ambulante.
             Le stesse attivita' possono essere autorizzate se svolte
          presso il domicilio dell'esercente, qualora il  richiedente
          consenta  i  controlli  da parte delle autorita' competenti
          nei locali adibiti all'esercizio  della  professione  e  si
          uniformi ai requisiti previsti nell'art. 2.
             Il  regolamento  sovra' essere adottato dai comuni entro
          un anno dall'entrata in vigore della presente legge; dovra'
          uniformarsi  alle  norme  di  cui ai successivi articoli ed
          ottenere l'approvazione dagli organi di tutela, sentito  il
          parere  della commissione provinciale per l'artigianato, di
          cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.
             Sono  considerati mestieri affini a quelli di barbiere o
          parrucchiere le attivita' inerenti all'adeguamento estetico
          dell'aspetto  a determinati canoni di moda o di costume che
          non      implicano      prestazioni      di       carattere
          medico-curativo-sanitario,   come   quelle  di:  estetista,
          truccatore,  estetista-visagista,   depilatore,   manicure,
          massaggiatore facciale, pedicure estetico.
             Il  regolamento  di  cui  al  precedente  articolo  deve
          prevedere apposita autorizzazione valida per l'intestatario
          della  stessa  e per i locali in essa indicati. Nel caso di
          impresa  gestita  in  forma  societaria,   la   concessione
          dell'autorizzazione  e'  subordinata all'accertamento della
          qualificazione professionale  della  maggioranza  dei  soci
          quando  si  tratta  di  impresa avente i requisiti previsti
          dalla legge 25 luglio 1956, n. 860,  o  della  persona  che
          assume  la  direzione  dell'azienda  quando  si  tratti  di
          imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 860.
             Detta   autorizzazione   deve   essere  concessa  previo
          accertamento:
               a)  del  possesso  da  parte  dell'impresa di cui e' o
          sara'  titolare  il   richiedente   l'autorizzazione,   dei
          requisiti  previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860. Per
          le imprese societarie diverse da quelle previste  dall'art.
          3   della   suddetta   legge   n.   860,  la  richiesta  di
          autorizzazione deve contenere l'indicazione  della  persona
          cui  e'  affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento
          spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale
          accertamento  non  e'  richiesto  se l'impresa risulti gia'
          iscritta nell'albo provinciale delle imprese  artigiane  di
          cui  all'art.  9 della legge 25 luglio 1956, n. 860. Per le
          imprese societarie non aventi i  requisiti  previsti  dalla
          suddetta  legge  n.  860,  gli  organi comunali preposti al
          rilascio dell'autorizzazione devono accertare  la  regolare
          costituzione  della  societa'  e  l'avvenuta iscrizione nel
          registro  delle  imprese  e  nell'albo  della   camera   di
          commercio;
               b)   dei   requisiti   igienici   dei   locali,  delle
          attrezzature   e   delle   suppellettili   destinate   allo
          svolgimento delle attivita' di barbiere, di parrucchiere ed
          affini,  nonche'  dei  requisiti   sanitari   relativi   ai
          procedimenti tecnici usati in dette attivita'.
             L'accertamento  di  tali  condizioni  e  requisiti e' di
          competenza  degli  organi  comunali,  secondo  le  norme  e
          disposizioni vigenti in materia;
               c)     della     qualificazione     del    richiedente
          l'autorizzazione  oppure  del  titolare  o  del   direttore
          dell'azienda.
             La  qualificazione  professionale  si intende conseguita
          dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore
          d'azienda,  se costui sia, o sia stato, gia' titolare di un
          esercizio di barbiere, di parrucchiere o  mestiere  affine,
          iscritto  in  un  albo provinciale delle imprese artigiane;
          ovvero  se  presti  o   abbia   prestato   la   sua   opera
          professionale  qualificata presso una impresa di barbiere o
          di  parrucchiere,  in   qualita'   di   dipendente   o   di
          collaboratore.
             L'accertamento  di  quest'ultima  condizione spetta alla
          commissione  provinciale  per   l'artigianato,   la   quale
          rilascia  la  relativa certificazione previa indagine circa
          l'effettivita'  del  precedente   esercizio   professionale
          qualificato.    Si    ritiene    comunque   conseguita   la
          qualificazione professionale con un  periodo  di  attivita'
          lavorativa   qualificata   non  inferiore  a  due  anni  da
          accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o
          documentazione equipollente.
             La  qualificazione  professionale  si  intende  altresi'
          conseguita se il  richiedente  abbia  seguito  un  regolare
          corso  di  apprendistato  ed  ottenuta la qualificazione ai
          sensi della legge 19 gennaio 1955, n.  25,  e  delle  norme
          applicative  previste  nei  contratti  collettivi di lavoro
          delle categorie interessate.
             Non   costituiscono   titolo   al  riconoscimento  della
          qualificazione professionale gli  attestati  ed  i  diplomi
          rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento
          e di scuole professionali, che non siano stati  autorizzati
          e riconosciuti dai competenti organi dello Stato;
               d)  della  distanza  fra  il  nuovo esercizio e quelli
          preesistenti in rapporto alla  densita'  della  popolazione
          residente  e  fluttuante  ed  al  numero  degli  addetti in
          esercizio nelle imprese, in conformita' ai criteri proposti
          dalla  commissione  di  cui  all'art. 2-bis, deliberati dal
          consiglio comunale.  Tale  accertamento  e'  affidato  agli
          organi  di  polizia municipale. Per le attivita' esercitate
          in un altro Stato membro della Comunita' economica  europea
          la   qualificazione  professionale  e'  accertata  mediante
          apposito attestato rilasciato dall'autorita'  od  organismo
          competente  designato dallo Stato membro della Comunita' di
          origine o di  provenienza  e  prodotto  dall'interessato  a
          sostegno  della  domanda  di  autorizzazione  all'esercizio
          delle attivita' contemplate nel precedente articolo".
             -  Il  testo dell'art. 14 della legge n. 845/1978, e' il
          seguente:
             "Art.  14  (Attestato  di  qualifica).  - Al termine dei
          corsi di formazione professionale volti al conseguimento di
          una  qualifica,  gli  allievi  che  vi abbiano regolarmente
          partecipato   sono   ammessi   alle   prove   finali    per
          l'accertamento   dell'idoneita'   conseguita.   Tali  prove
          finali,  che  devono  essere  conformi  a  quanto  previsto
          dall'art.  18,  primo  comma,  lettera  a),  sono svolte di
          fronte  a  commissioni  esaminatrici,  composte  nei   modi
          previsti   dalle  leggi  regionali,  delle  quali  dovranno
          comunque far parte esperti designati dalle  amministrazioni
          periferiche  del  Ministero della pubblica istruzione e del
          Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  nonche'
          esperti   designati   dalle  organizzazioni  sindacali  dei
          lavoratori e dei datori di lavoro.
             Con  il  superamento  delle  prove  finali  gli  allievi
          conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base  ai
          quali  gli  uffici  di collocamento assegnano le qualifiche
          valide   ai    fini    dell'avviamento    al    lavoro    e
          dell'inquadramento aziendale.
             Gli  attestati  di  cui  sopra  costituiscono titolo per
          l'ammissione ai pubblici concorsi".