Art. 10. 1. Coloro che illegalmente detengono armi di qualsiasi specie, comprese quelle da guerra o tipo guerra e quelle da punta e da taglio, o parti di esse, compresi i congegni necessari per il loro funzionamento, munizioni, esplosivi, ed altri congegni micidiali, non sono punibili qualora, prima dell'accertamento del reato e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla loro consegna all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, alla stazione dei carabinieri competente per territorio, che ne rilascia ricevuta, ovvero, qualora si tratti di armi, munizioni ed esplosivi che possono essere legalmente detenuti, ottemperino all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. La denuncia e' valida anche senza l'indicazione della provenienza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 febbraio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all'art. 10: L'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, e' cosi' formulato: "Art. 38. - Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantita' deve farne immmediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri. Sono esenti dall'obbligo della denuncia: a) i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo; b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche; c) le persone che per la loro qualita' permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero' al numero ed alla specie delle armi loro consentite. L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispendabili per la tutela dell'ordine pubblico".