Art. 10.
  1.  Coloro  che  illegalmente  detengono  armi di qualsiasi specie,
comprese quelle da guerra o tipo  guerra  e  quelle  da  punta  e  da
taglio,  o  parti  di esse, compresi i congegni necessari per il loro
funzionamento, munizioni, esplosivi, ed altri congegni micidiali, non
sono  punibili  qualora, prima dell'accertamento del reato e comunque
non oltre centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, provvedano alla loro consegna all'ufficio di pubblica
sicurezza o, in mancanza, alla stazione  dei  carabinieri  competente
per  territorio,  che ne rilascia ricevuta, ovvero, qualora si tratti
di  armi,  munizioni  ed  esplosivi  che  possono  essere  legalmente
detenuti,  ottemperino all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo
38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2.   La   denuncia   e'  valida  anche  senza  l'indicazione  della
provenienza.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 21 febbraio 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          Nota all'art. 10:
             L'art.  38  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza,  approvato  con  R.D.  n.  773/1931,  e'   cosi'
          formulato:
             "Art.  38.  - Chiunque detiene armi, munizioni o materie
          esplodenti di qualsiasi genere  e  in  qualsiasi  quantita'
          deve   farne  immmediata  denuncia  all'ufficio  locale  di
          pubblica sicurezza o, se  questo  manchi,  al  comando  dei
          reali carabinieri.
             Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
               a)  i  corpi  armati, le societa' di tiro a segno e le
          altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei
          luoghi espressamente destinati allo scopo;
               b)  i  possessori  di  raccolte  autorizzate  di  armi
          artistiche, rare o antiche;
               c)  le  persone  che  per  la loro qualita' permanente
          hanno diritto ad  andare  armate,  limitatamente  pero'  al
          numero ed alla specie delle armi loro consentite.
             L'autorita'   di   pubblica  sicurezza  ha  facolta'  di
          eseguire,  quando  lo  ritenga  necessario,  verifiche   di
          controllo   anche   nei   casi  contemplati  dal  capoverso
          precedente, e di prescrivere quelle  misure  cautelari  che
          ritenga indispendabili per la tutela dell'ordine pubblico".