Art. 2.
  1.  Il  sesto  comma dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n.
110, e' sostituito dai seguenti:
  "Chiunque  produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi
senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma e' punito  con
la  reclusione  da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a
lire cinque milioni.
  Quando   l'uso  o  il  porto  d'armi  e'  previsto  quale  elemento
costitutivo o circostanza  aggravante  del  reato,  il  reato  stesso
sussiste  o  e'  aggravato  anche  qualora  si tratti di arma per uso
scenico o di giocattoli  riproducenti  armi  la  cui  canna  non  sia
occlusa a norma del quarto comma".