Art. 2. 1. Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dai seguenti: "Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni. Quando l'uso o il porto d'armi e' previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o e' aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma".