Art. 3.
  1.  Il  terzo  comma dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n.
110, e' sostituito dal seguente:
  "Il   rilascio   delle  autorizzazioni  per  la  fabbricazione,  la
raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonche'
del  permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35
e 42 del testo unico sopracitato e 37  del  regio  decreto  6  maggio
1940, n. 635, e dalla presente legge, e' subordinato all'accertamento
della capacita' tecnica del richiedente. L'accertamento  non  occorre
per l'autorizzazione alla collezione".
 
           Note all'art. 3:
             - Gli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con   R.D.   n.
          773/1931,  sono  cosi' formulati:  "Art. 28. - Oltre i casi
          preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la
          detenzione,  senza  licenza  del Ministro per l'interno, di
          armi da guerra e di  armi  ad  esse  analoghe  nazionali  o
          straniere,  o  di  parti di esse, di munizioni, di uniformi
          militari o  di  altri  oggetti  destinati  all'armamento  e
          all'equipaggiamento  di forze armate nazionali o straniere.
          La licenza e' altresi'  necessaria  per  la  fabbricazione,
          l'importazione  e  l'esportazione  delle armi predette o di
          parti di esse, di munizioni,  di  uniformi  militari  o  di
          altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento
          di forze  armate.   Per  il  trasporto  delle  armi  stesse
          nell'interno  dello  Stato  e'  necessario  darne avviso al
          prefetto.  Il contravventore e' punito,  qualora  il  fatto
          non  costituisca  un  piu' grave reato, con l'arresto da un
          mese a tre anni e con  l'ammenda  da  lire  duecentomila  a
          ottocentomila".   "Art.  31. - Salvo quanto e' disposto per
          le armi da guerra dall'art. 28, non si  possono  fabbricare
          altre  armi,  introdurle  nello  Stato,  esportarle,  farne
          raccolta per ragioni di commercio o di industria,  o  porle
          comunque  in  vendita,  senza  licenza  del  questore.   La
          licenza e' necessaria anche per le  collezioni  delle  armi
          artistiche,  rare  od  antiche".  "Art. 32. - Le licenze di
          cui agli articoli 28 e 31 non possono  essere  concedute  a
          chi   non   puo'   validamente  obbligarsi  e  sono  valide
          esclusivamente per i locali indicati nelle licenze  stesse.
          Puo'   essere   consentito  di  condurre  la  fabbrica,  il
          deposito, il magazzino di  vendita  di  armi,  a  mezzo  di
          rappresentante.   La  licenza  per  le  collezioni  di armi
          artistiche, rare o antiche e' permanente. Debbono  tuttavia
          essere  denunziati  al  questore  i cambiamenti sostanziali
          della collezione o del luogo di deposito. Il contravventore
          e' punito con l'ammenda fino a lire un milione".  "Art. 35.
          - Il fabbricante, il commerciante di armi  e  chi  esercita
          l'industria  della  riparazione  delle  armi e' obbligato a
          tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel  quale
          devono essere indicate le generalita' delle persone con cui
          le operazioni stesse sono  compiute.   Tale  registro  deve
          essere  esibito  a  richiesta  degli ufficiali od agenti di
          pubblica sicurezza.  E'  vietato  vendere  o  in  qualsiasi
          altro  modo  cedere  armi a privati che non siano muniti di
          permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta  all'acquisto
          rilasciato  dal  questore.  Il  nulla  osta non puo' essere
          rilasciato a minori; ha la  validita'  di  un  mese  ed  e'
          esente  da  ogni  tributo.  La  domanda e' redatta in carta
          libera.  Il questore puo' subordinare il rilascio del nulla
          osta,  di  cui  al  comma precedente, alla presentazione di
          certificato  del  medico  provinciale,   o   dell'ufficiale
          sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il
          richiedente non e' affetto da malattie  mentali  oppure  da
          vizi   che   ne  diminuiscono,  anche  temporaneamente,  la
          capacita' di intendere e di volere.  Il  contravventore  e'
          punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda
          non inferiore a lire duecentocinquantamila.  L'acquirente o
          cessionario  di armi in violazione delle norme del presente
          articolo e' punito con l'arresto sino  a  sei  mesi  e  con
          l'ammenda  sino a lire duecentocinquantamila".  "Art. 42. -
          Il questore ha facolta' di dare licenza  per  porto  d'armi
          lunghe  da fuoco e il prefetto ha facolta' di concedere, in
          caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o
          pistole  di  qualunque misura o bastoni animati la cui lama
          non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65".   -  Si
          trascrive   il  testo  dell'art.  37  del  regolamento  per
          l'esecuzione  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza,  approvato con R.D. n. 635/1940:  "Art. 37. - La
          domanda  per  l'autorizzazione  a  raccogliere  o  detenere
          materiali  da guerra deve contenere, oltre alle generalita'
          e alla firma del richiedente, le indicazioni relative  alle
          specie  e  alla  quantita'  delle armi o dei materiali e ai
          locali  dove  sono  detenuti.   Queste   indicazioni   sono
          riportate  sulla  licenza.   La licenza e' necessaria anche
          per la detenzione di una sola arma o munizione da guerra  o
          tipo  guerra.  Senza licenza del Ministero per l'interno e'
          vietata la vendita o comunque  la  cessione  delle  armi  o
          delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al
          commercio delle armi o delle munizioni da guerra".