Art. 3. 1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' sostituito dal seguente: "Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonche' del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, e' subordinato all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione".
Note all'art. 3: - Gli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, sono cosi' formulati: "Art. 28. - Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. La licenza e' altresi' necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate. Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato e' necessario darne avviso al prefetto. Il contravventore e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a ottocentomila". "Art. 31. - Salvo quanto e' disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche". "Art. 32. - Le licenze di cui agli articoli 28 e 31 non possono essere concedute a chi non puo' validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse. Puo' essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante. La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche e' permanente. Debbono tuttavia essere denunziati al questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire un milione". "Art. 35. - Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori; ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera. Il questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere. Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duecentocinquantamila. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire duecentocinquantamila". "Art. 42. - Il questore ha facolta' di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facolta' di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65". - Si trascrive il testo dell'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 635/1940: "Art. 37. - La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalita' e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantita' delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti. Queste indicazioni sono riportate sulla licenza. La licenza e' necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizione da guerra o tipo guerra. Senza licenza del Ministero per l'interno e' vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra".