Art. 6.
  1. Al terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1977, n.
968, e' aggiunto il seguente periodo: "Il porto dell'arma per uso  di
caccia  da  parte  di  persona  munita di licenza, nel caso di omesso
pagamento della tassa di concessione governativa, e'  punito  con  la
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
trecentomila a lire ottocentomila".
 
           Nota all'art. 6:
             La  legge  n.  968/1977  concerne:  "Principi generali e
          disposizioni per la protezione e la tutela  della  fauna  e
          della  caccia". Il testo vigente del relativo art. 22, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art. 22 (Esami). - Le regioni stabiliscono le modalita'
          per lo svolgimento degli esami, che devono  in  particolare
          riguardare nozioni sulle seguenti materie:
               a) legislazione venatoria;
               b) zoologia applicata alla caccia;
               c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
               d)  tutela  della  natura  e  principi di salvaguardia
          delle colture agricole.
             L'abilitazione all'esercizio venatorio e' necessaria per
          il rilascio della prima licenza  e  per  il  rinnovo  della
          stessa in caso di revoca.
             La  licenza  di  porto  d'armi  per  uso di caccia ha la
          durata di sei anni e puo' essere rinnovata su  domanda  del
          titolare,  corredata  di  un  nuovo  certificato  medico di
          idoneita' di data non anteriore a due  mesi  dalla  domanda
          stessa.  Il  porto  dell'arma per uso di caccia da parte di
          persona munita di licenza, nel  caso  di  omesso  pagamento
          della  tassa  di  concessione governativa, e' punito con la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  lire
          trecentomila a lire ottocentomila.
             Nei  dodici  mesi  successivi  al  rilascio  della prima
          licenza,  il  cacciatore   potra'   praticare   l'esercizio
          venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di
          licenza rilasciata almeno tre anni prima".