Art. 7. 
  1. Ai soli fini della  difesa  personale  e'  consentito  il  porto
d'armi senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773, oltre che alle persone comtemplate dall'articolo 73 del
regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  recante  regolamento   di
esecuzione  del  citato  testo  unico,  ai   magistrati   dell'ordine
giudiziario, anche  se  temporaneamente  collocati  fuori  del  ruolo
organico, al personale  dirigente  e  direttivo  dell'Amministrazione
penitenziaria. 
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi  di  concerto
con i Ministri di grazia e giustizia,  della  difesa,  del  tesoro  e
delle finanze, sono individuate le categorie di persone che, a  causa
della  esposizione  a  rischio   dipendente   dall'attivita'   svolta
nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della  difesa,  o
nell'esercizio di  compiti  di  pubblica  sicurezza,  sono  esonerate
dall'obbligo del pagamento della  tassa  di  concessione  governativa
prevista per il rilascio della licenza di porto  d'armi.  Sono  fatte
salve le disposizioni vigenti in materia di dotazione e  porto  delle
armi in servizio nonche' di concessione gratuita della licenza. 
  3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresi'  le  condizioni
di applicabilita' della medesima disciplina al personale cessato  dal
servizio. 
 
          Note all'art. 7:
             -  L'art.  42  del  testo  unico delle leggi di pubblica
          sicurezza e' riportato nelle note all'art. 3.
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  73  del  R.D. n.
          635/1940:
             "Art.  73.  -  Il  capo  della  polizia,  i  prefetti, i
          viceprefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli
          ufficiali  di  P.S.,  i  pretori  e i magistrati addetti al
          pubblico  ministero  o  all'ufficio  di  istruzione,   sono
          autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art.
          42 della legge.
             Gli  agenti  di P.S., contemplati dagli articoli 17 e 18
          della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza,
          le  armi  di  cui  sono  muniti,  a  termini dei rispettivi
          regolamenti.
             Gli  agenti  di  P.S., riconosciuti a norma dell'art. 43
          della legge 31 agosto  1907,  n.  690,  o  di  disposizioni
          speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al
          capoverso precedente, soltanto durante il  servizio  o  per
          recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne
          ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.
             La   facolta'  di  portare  le  armi  senza  licenza  e'
          attribuita soltanto ai fini della difesa personale".