Art. 8. 1. Gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne di servizio.
Nota all'art. 8: La legge n. 801/1977 concerne: "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato".