Art. 8.
  1.  Gli  appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza
di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, portano senza  licenza  le
armi  portatili  di  qualsiasi  tipo  di  cui  sono muniti secondo le
disposizioni interne di servizio.
 
          Nota all'art. 8:
             La   legge   n.   801/1977   concerne:   "Istituzione  e
          ordinamento dei servizi per le informazioni e la  sicurezza
          e disciplina del segreto di Stato".