Art. 9 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto della provincia di confine puo' autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalita' dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui e' dotato per fini di difesa. 2. L'autorizzazione e' limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalita' accompagnate purche' sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocita'.