Art. 9 
 
  1. Il Ministro dell'interno o, su sua  delega,  il  prefetto  della
provincia di confine puo'  autorizzare  personale  appartenente  alle
forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al
seguito di personalita' dello Stato medesimo, ad introdurre e portare
le armi di cui e' dotato per fini di difesa. 
  2. L'autorizzazione e' limitata al periodo di permanenza in  Italia
delle personalita' accompagnate purche' sussistano, tra i due  Stati,
condizioni di reciprocita'.